Verifica di anomalia globale e prezzo più basso nei servizi formativi standardizzati (TAR Sicilia n. 3260 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ha ad oggetto l’offerta nel suo complesso e non la ricerca di singole inesattezze delle voci di prezzo; la valutazione di congruità è globale e sintetica ed esprime la discrezionalità tecnica della stazione appaltante. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla macroscopica illogicità, irragionevolezza, erroneità fattuale o difetto di istruttoria, essendo preclusa un’autonoma verifica dell’anomalia. La valutazione favorevole sulle giustificazioni non richiede un particolare onere motivazionale, diversamente dalla valutazione negativa. Il criterio del minor prezzo è ammesso per i servizi standardizzati, ove la prestazione sia predeterminata negli atti di gara e non richieda soluzioni personalizzate. I costi della manodopera rilevanti ai fini della qualificazione ad alta intensità sono solo quelli del lavoro subordinato ex art. 2094 cod. civ., non quelli dei lavoratori autonomi.
Il Fatto
L’ASP di Catania indice una procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di formazione in materia di sicurezza sul lavoro del personale autista/soccorritore della SEUS S.C.P.A., con criterio del prezzo più basso. All’esito, la società seconda classificata impugna l’aggiudicazione alla controinteressata, deducendo il mancato superamento della verifica di anomalia e l’illegittima scelta del criterio di aggiudicazione.
La ricorrente chiede la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro nel servizio. La stazione appaltante, la centrale committente e l’aggiudicataria resistono. Quest’ultima propone ricorso incidentale deducendo l’illegittimità dell’ammissione del raggruppamento secondo classificato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare il rapporto tra ricorso principale e incidentale. Applicando la ragione più liquida, richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 1792 del 2022, ritiene di esaminare per primo il ricorso principale: la sua infondatezza determina l’improcedibilità dell’incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.
Sul primo motivo, il Tribunale ricostruisce l’istituto della verifica di anomalia richiamando un ampio orientamento, tra cui Cons. Stato, sez. V, n. 8471 del 2022 e Cons. Stato, Ad. plen. n. 36 del 2012. La valutazione di congruità è globale e sintetica, espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per macroscopica illogicità o difetto di istruttoria. Nel caso concreto, il capitolato tecnico non impone figure professionali obbligatorie oltre i docenti e il referente unico, mentre le figure del manuale FonARCom sono solo “rendicontabili”. La concentrazione di funzioni tecnico-gestionali in due risorse interne non sopprime figure obbligatorie e non altera il contenuto dell’offerta: la valutazione favorevole dell’amministrazione è quindi immune da censure.
Sul secondo motivo, il Collegio qualifica il servizio come standardizzato. Le prestazioni sono predeterminate nella legge di gara quanto a contenuti, modalità, luoghi e materiali; l’attività intellettuale di docenza, ove resa secondo modelli ripetitivi e senza soluzioni ad hoc, non esclude la standardizzazione. La scelta del criterio di aggiudicazione rientra nella discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta illogicità, come affermato da Cons. Stato, sez. III, n. 8706 del 2023. Il criterio del maggior ribasso trova dunque applicazione ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.
Quanto alla pretesa natura ad alta intensità di manodopera, il Tribunale esclude che i costi dei docenti esterni, lavoratori autonomi, rientrino nei costi della manodopera: il riferimento è al solo lavoro subordinato ex art. 2094 cod. civ., in coerenza con l’art. 2, comma 1, lett. e), All. I e l’art. 41, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023. Il costo della manodopera subordinata incide per il 33,97% del costo complessivo, sotto la soglia del 50%. Il servizio non è quindi ad alta intensità di manodopera.
Respinto il ricorso principale, cadono le domande di inefficacia e di tutela in forma specifica. Il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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