Titolo professionale invalido e colpa grave del supplente (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 34 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità erariale il giudice contabile accerta autonomamente il fatto, anche nei suoi aspetti soggettivi, senza vincolo rispetto all’esito del processo penale, salvi i limiti degli artt. 651 e 652 cod. proc. pen. La condotta dell’agente può essere riqualificata da dolo a colpa grave in virtù del principio iura novit curia, senza che ciò comporti mutamento del thema decidendum. Chi utilizza un titolo di qualifica professionale mai autorizzato e non spendibile per l’inserimento in graduatoria risponde del danno da indebita percezione degli emolumenti, ma l’utilitas ricavata dall’amministrazione dalla prestazione effettivamente resa giustifica una riduzione equitativa del risarcimento.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio un collaboratore scolastico – personale ATA per il danno da indebita percezione di risorse pubbliche. Nel 2017 l’uomo aveva presentato domanda di supplenza per il triennio 2018-2021 dichiarando il possesso di un diploma di qualifica professionale di “operatore dei servizi di ristorazione – settore cucina”, con punteggio 100/100, rilasciato da un istituto paritario di Nola.
La Procura contestava la falsità e comunque l’invalidità del titolo, essendo la scuola priva di parità per i corsi professionali e destinataria di un provvedimento di revoca. La difesa eccepiva la validità dell’esame, il legittimo affidamento e il possesso di altro identico diploma conseguito nel 2007 con punteggio inferiore, insufficiente per una collocazione utile. Pendeva inoltre un processo penale per falso ideologico e truffa aggravata, conclusosi con assoluzione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio respinge l’istanza di sospensione ex art. 106 del CGC, ribadendo l’autonomia del giudizio di responsabilità erariale rispetto al processo penale. La sentenza irrevocabile ha efficacia di giudicato solo sull’accertamento del fatto di reato e della sua commissione, mentre resta pieno spazio per la verifica degli aspetti ulteriori, secondo gli orientamenti delle Sezioni Riunite contabili n. 1/2017 e n. 2/2020.
Quanto all’istruttoria, la difesa eccepiva la tardività del deposito ministeriale di un giorno. Il Collegio ritiene i termini ordinatori e non perentori, richiamando l’interpretazione di favore per l’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. pen. e il principio di sostanziale interesse all’accertamento dei fatti, che prevale sulla formalità del ritardo.
Nel merito, la Corte accerta l’invalidità oggettiva del titolo, addirittura in termini di inesistenza: l’istituto non aveva mai ottenuto la parità per corsi professionali né l’autorizzazione a rilasciare i correlati diplomi. Il titolo era stato peraltro consegnato nonostante il possesso di identico diploma del 2007, in violazione dell’art. 28 dell’ordinanza ministeriale n. 90/2001, che esclude dagli esami “esterni” chi li abbia già superati con esito positivo. Sussiste quindi il rapporto di servizio e il danno da erogazione ingiustificata degli emolumenti.
Sul piano soggettivo, il Collegio riqualifica la condotta da dolo a colpa grave, ritenendo che l’uomo abbia prodotto un documento con molteplici indizi di invalidità senza accertarne la spendibilità. La riqualificazione rientra nei poteri del giudice in applicazione del principio iura novit curia di cui all’art. 113, comma 1, cod. proc. civ., senza necessità di modifica della domanda.
Quanto alla quantificazione, la Corte distingue tra assenza totale di titolo e presenza di titolo abilitante inferiore. Nel secondo caso, pur nella nullità del contratto, si riconosce l’utilitas della prestazione. Poiché l’uomo era comunque abilitato allo svolgimento delle mansioni, il danno è ridotto equitativamente al 50% della somma dimidiata dalla Procura, con condanna a € 12.231,04, comprensivi di rivalutazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 113 c.p.c. – Pronuncia secondo diritto
- Art. 210 c.p.p. – Esame di persona imputata
- Art. 651 c.p.p. – Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno
- Art. 652 c.p.p. – Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno