Revocazione inammissibile se chiede rivalutazione del merito probatorio (C.G.A.R.S. n. 408 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non può fondarsi sulla contestazione dell’attività valutativa del giudice né sul contenuto concettuale delle tesi difensive. L’errore revocatorio deve presentare i caratteri dell’evidenza e dell’obiettività, sì da non richiedere argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche, e non deve consistere in un vizio di assunzione o nella scelta del criterio di valutazione del fatto. Esso non può riguardare un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato. Il ricorso che riproponga il thema decidendum già esaminato e chieda una rivalutazione complessiva del materiale probatorio è inammissibile, perché tramuta l’azione revocatoria in un ulteriore grado di giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, nella qualità di legale rappresentante di una società cooperativa, ha proposto revocazione avverso la sentenza del C.G.A.R.S. n. 670/2021, che aveva respinto l’appello contro la sentenza del TAR Sicilia n. 2181/2017. Quest’ultima aveva a sua volta rigettato il ricorso per l’annullamento del decreto assessoriale con cui l’Assessorato regionale delle attività produttive aveva disposto lo scioglimento della cooperativa ai sensi dell’art. 2545-septiesdecies cod. civ., nominando contestualmente il commissario liquidatore.

In fase rescindente il ricorrente ha dedotto plurimi errori di fatto che la Sezione avrebbe commesso circa la sussistenza dei presupposti del decreto: patrimonio sociale negativo, insussistenza o obsolescenza delle attrezzature, mancanza dei requisiti di professionalità dei soci e inattività della società. L’Amministrazione si è costituita eccependo l’inammissibilità della revocazione per insussistenza dei presupposti di legge.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente richiamato la giurisprudenza consolidata: la revocazione non può giustificare una contestazione sull’attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall’erronea percezione del contenuto dell’atto processuale. Il vizio revocatorio non può investire il contenuto concettuale delle tesi difensive, poiché le argomentazioni giuridiche non costituiscono “fatti” ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (Cons. Stato, sez. VII, n. 2054 del 2023).

L’errore di fatto deve poi presentare i caratteri dell’evidenza e dell’obiettività, non richiedendo argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche, e non deve coinvolgere l’attività valutativa del giudice, divenendo altrimenti errore di giudizio (Cons. Stato, sez. IV, n. 1771 del 2023; Cons. Stato, sez. II, n. 10130 del 2022). La finalità è evitare che l’azione revocatoria si tramuti in un ulteriore grado di giudizio (C.g.a., sez. giuris., n. 354 del 2023). L’errore, anche se ipoteticamente sussistente, non deve riguardare un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato (C.g.a.r.s., sez. giur., n. 338 del 2023).

Applicando tali criteri, il Collegio ha rilevato che i quattro punti di fatto dedotti avevano costituito il thema decidendum e l’oggetto controverso del giudizio di cognizione, conclusosi sfavorevolmente alla cooperativa. La Sezione aveva ritenuto accertata, sulla base del complessivo materiale probatorio, una situazione imprenditoriale estremamente critica e non più transeunte, come dimostrato dalla lettura dei verbali delle ispezioni, e aveva qualificato il provvedimento come sorretto da valutazioni tecniche rientranti nell’ambito discrezionale dell’amministrazione, non illogiche né irrazionali.

Il ricorrente, invece di evidenziare specifici errori percettivi, ha sostanzialmente riproposto l’intero thema decidendum, già introdotto con il terzo e il quarto motivo d’appello, richiedendo una rivalutazione complessiva del materiale probatorio. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese di lite liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2545-septies c.c.

Tutte le 17 sentenze sull'art. 2545-septies c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *