Responsabilità ambientale del procuratore speciale non automatica (Cons. Stato n. 4241 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità per la contaminazione di un sito non si estende automaticamente dalla società di capitali alle persone fisiche che per essa hanno operato, siano amministratori o procuratori speciali. Il destinatario primario degli obblighi di messa in sicurezza e bonifica è l’ente, in virtù del rapporto di immedesimazione organica. Per configurare una concorrente responsabilità del singolo occorre un autonomo e rigoroso accertamento della condotta personalmente riferibile, del contributo causale nella determinazione, aggravamento o mancata prevenzione dell’evento, e dell’elemento soggettivo quanto meno sotto il profilo della colpa. La mera titolarità della carica o della procura, come la sola conoscenza dello stato del sito, non integra il quid pluris richiesto: la responsabilità da posizione è illegittima. Il difetto di motivazione e di istruttoria sul nesso causale determina l’annullamento del provvedimento.

Il Fatto

Un sito produttivo del vicentino, attivo dalla metà degli anni Sessanta nella lavorazione di composti chimici, ha generato una rilevante contaminazione dei suoli e delle acque, accertata per sostanze appartenenti alla famiglia dei PFAS e dei benzotrifloruri. La Provincia di Vicenza, con provvedimento prot. 25406 del 7 maggio 2019 adottato ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006, ha individuato i responsabili della potenziale contaminazione: la società operativa poi fallita, le controllanti succedutesi, alcuni legali rappresentanti e delegati ambientali, tra cui l’odierno appellante, che nello stabilimento aveva rivestito il ruolo di procuratore speciale e responsabile ambiente e sicurezza.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Veneto, che ha respinto il ricorso ritenendo applicabile il paradigma dell’art. 2050 cod. civ. e la relativa inversione dell’onere della prova, non avendo egli dimostrato di avere interrotto il nesso causale. Da qui l’appello, fondato su cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente perché connessi, e li ritiene assorbenti. Muove dal principio affermato dalla Sez. IV n. 1882 del 2025: in virtù del rapporto di immedesimazione organica, il destinatario dell’obbligo di messa in sicurezza è l’ente, salvo che l’amministratore abbia agito di propria ed esclusiva iniziativa, in contrasto con gli interessi della società, o abbia contribuito con un comportamento anomalo ad aggravare o male prevenire il rischio di inquinamento.

Il percorso argomentativo si fonda su un argomento sistematico: la distinta soggettività della società di capitali, ricavabile dagli artt. 2462, 2476 e 2395 cod. civ., non consente di imputare automaticamente al singolo le obbligazioni della persona giuridica. In senso conforme il Collegio richiama l’art. 192, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, che richiede l’imputabilità del fatto illecito alla condotta degli amministratori, confermando la tendenziale separazione delle sfere di responsabilità.

Applicando tali principi, la Corte ritiene che il provvedimento provinciale abbia individuato l’appellante quale co-responsabile per il solo fatto di avere rivestito la carica, senza indicare specifiche condotte attive od omissive a lui imputabili, limitandosi a enumerare in astratto i poteri della procura. La motivazione è quindi generica e configura una responsabilità da posizione, in violazione del principio per cui serve un quid pluris rispetto alla titolarità della carica.

Il Collegio esclude che le difese dell’amministrazione possano integrare in via postuma la motivazione dell’atto (Cons. Stato, sez. III, n. 6377 del 2020) ed esclude l’abuso della personalità giuridica, trattandosi di impresa industriale strutturata. Sottolinea inoltre, in via incidentale, l’assoluzione dell’appellante nel procedimento penale. Da ultimo, rileva che la gestione dello stabilimento per un certo periodo non basta a imputare la contaminazione, in presenza di una realtà produttiva sviluppatasi in circa sessant’anni e di assetti e limiti emissivi differenti: occorreva una ricostruzione eziologica rigorosa, non operata.

Accolto il gravame, la sentenza è riformata con annullamento del provvedimento in parte qua. Sono respinte la domanda di accertamento dell’obbligo di identificare tutti i responsabili e quella risarcitoria, manifestamente infondata. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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