Responsabilità ambientale del procuratore speciale non automatica, serve il quid pluris (Cons. Stato n. 4243 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità per la contaminazione del sito non si estende automaticamente dalla persona giuridica alle persone fisiche che per essa hanno operato. In virtù del rapporto di immedesimazione organica, il destinatario dell’obbligo di messa in sicurezza e di bonifica è l’ente, salvo che l’amministratore o il procuratore speciale abbia agito di propria ed esclusiva iniziativa, in contrasto con gli interessi della società, ovvero abbia contribuito con un comportamento anomalo ad aggravare o a non impedire il rischio di inquinamento. L’amministrazione deve perciò svolgere un accertamento autonomo e rigoroso della condotta personalmente riferibile al singolo, del suo contributo causale e dell’elemento soggettivo quanto meno sotto il profilo della colpa. La mera titolarità della carica e la conoscenza della situazione del sito non integrano il necessario quid pluris. La motivazione del provvedimento non può essere integrata in giudizio con le difese dell’amministrazione.
Il Fatto
La Provincia di Vicenza, con provvedimento adottato ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006, ha individuato una pluralità di soggetti quali responsabili della potenziale contaminazione di un sito produttivo, tra cui le società avvicendatesi nella gestione dello stabilimento, le controllanti e alcune persone fisiche che avevano svolto il ruolo di legali rappresentanti o di delegati ambientali. Tra questi figurava l’odierno appellante, che nel periodo compreso tra l’8 novembre 2010 e il 30 giugno 2011 era stato procuratore speciale e responsabile ambiente e sicurezza della società operativa.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha respinto il ricorso, ritenendo applicabile il paradigma dell’art. 2050 cod. civ. e ponendo a carico del ricorrente la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per scongiurare l’evento. La decisione ha valorizzato la latitudine dei poteri conferiti con la procura e la conoscenza della situazione di inquinamento. L’appellante ha contestato, tra l’altro, l’automatismo dell’imputazione e la ricostruzione del proprio ruolo, qualificato come meramente operativo e privo di poteri di spesa e decisionali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dà continuità ai principi affermati dalla Sez. IV n. 1882 del 2025, secondo cui non è ammessa un’estensione automatica dei doveri ambientali gravanti sulla persona giuridica alle persone fisiche che in essa hanno svolto funzioni decisorie. Il destinatario primario dell’obbligo di messa in sicurezza resta l’ente, in ragione del rapporto di immedesimazione organica.
La responsabilità concorrente del singolo richiede uno sforzo probatorio aggiuntivo dell’amministrazione, diretto a dimostrare che la condotta della persona fisica abbia aggiunto un sovrappiù di efficienza causale, tale da aggravare o male prevenire il rischio di inquinamento, oltre all’imputabilità di tale anomalo contegno quanto meno alla colpa. Il fondamento sistematico è individuato negli artt. 2462 e 2395 cod. civ. e nell’art. 192, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, che richiede l’imputabilità del fatto illecito alla condotta degli amministratori e prevede la responsabilità solidale della persona giuridica solo per comportamenti ultra vires.
Applicando tali principi, la Corte rileva che il provvedimento provinciale ha ascritto la responsabilità all’appellante per il solo fatto di avere rivestito la carica di procuratore speciale e responsabile ambiente, senza indicare specifiche condotte attive od omissive a lui personalmente imputabili. La motivazione si limita a richiamare i poteri astrattamente titolati e la conoscenza del sito, configurando una responsabilità da posizione. Manca del tutto l’individuazione del quid pluris rispetto alla mera titolarità della carica.
Non possono essere valorizzate le deduzioni difensive dell’amministrazione che introducono elementi ulteriori non contenuti nel provvedimento: la motivazione non è integrabile postuma attraverso scritti difensivi, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 6377 del 2020. Non è neppure configurabile un abuso della personalità giuridica, poiché la forma societaria costituiva scelta ordinaria e fisiologica e non emergono elementi di uso distorto dello schermo societario.
La Corte sottolinea inoltre che avere gestito uno stabilimento per un certo periodo non consente di imputare automaticamente al gestore la contaminazione rilevata, specie in una realtà produttiva sviluppatasi nell’arco di circa sessant’anni, con assetti impiantistici e limiti emissivi succedutisi nel tempo. L’individuazione del responsabile esige una rigorosa ricostruzione eziologica, non essendo sufficiente il richiamo alla continuità storica dell’attività. Ne deriva l’illegittimità del provvedimento e l’accoglimento del secondo e del terzo motivo, con assorbimento delle ulteriori censure. Respinte la domanda di accertamento e quella risarcitoria, le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2050 c.c. – Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose
- Art. 2395 c.c. – Azione individuale del socio e del terzo
- Art. 2462 c.c. – Responsabilità