Assicurazione per conto altrui: il locatario non è legittimato a chiedere l’indennizzo (Arbitro Assicurativo n. 562 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di assicurazione per conto altrui, ai sensi dell’art. 1891, comma 2, cod. civ., i diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato e il contraente non può farli valere senza il suo espresso consenso. Pertanto, in caso di polizza collettiva collegata a un contratto di leasing, il locatario che ha aderito pagando il premio non è titolare del diritto all’indennizzo per il furto del veicolo, che spetta al concedente proprietario e assicurato. La clausola di vincolo a favore del concedente radica in capo a quest’ultimo, e a lui soltanto, la legittimazione a pretendere la prestazione indennitaria. Non ricorre la sostituzione processuale senza prova del consenso espresso dell’assicurato. È infine inammissibile la domanda nuova formulata solo con le repliche.
Il Fatto
Il ricorrente, utilizzatore di un autoveicolo in leasing, denuncia il furto del mezzo, poi ritrovato gravemente danneggiato. Espone che l’impresa ha liquidato l’indennizzo in favore dell’intermediario finanziario concedente, detraendo il valore del relitto e l’intera IVA, e che solo successivamente il concedente ha dichiarato chiuso il sinistro. Il ricorrente, contraente della polizza e persona fisica non detraente, contesta la quantificazione e chiede la condanna dell’impresa al pagamento delle somme corrispondenti all’IVA e al valore del relitto, oltre interessi.
L’impresa eccepisce in via preliminare che il proprietario del veicolo e assicurato è l’intermediario concedente, non il ricorrente, e che questi non è legittimato a ricorrere. Nel merito rileva l’irrilevanza della dichiarazione fiscale tardiva e la detraibilità dell’IVA da parte del concedente; contesta inoltre la tardività dei documenti prodotti con le repliche.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione e la ritiene fondata. Dalla documentazione e dalle dichiarazioni delle parti risulta che il ricorrente, in qualità di contraente locatario, ha aderito a una polizza collettiva emessa dall’impresa a copertura del rischio di furto del veicolo concessogli in uso dal concedente in esecuzione di un contratto di leasing. È incontestato che proprietario e assicurato sia l’intermediario finanziario.
Le Condizioni Generali di Assicurazione confermano la qualificazione: per “Assicurato” si intende il soggetto il cui interesse è protetto e che ha stipulato il contratto di finanziamento o leasing con il contraente aderente alla polizza collettiva; per “Beneficiario” la persona alla quale va pagata la somma prevista dal contratto. L’art. 4 delle condizioni prevede che, in caso di sinistro da furto con danno totale, i pagamenti siano effettuati a favore del proprietario del veicolo. Il contratto va dunque qualificato come assicurazione per conto altrui.
Ai sensi dell’art. 1891, comma 2, cod. civ., i diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato e il contraente non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, n. 16787 del 2025; Cass. civ., sez. III, n. 17447 del 2017): il contraente è legittimato agli atti negoziali che non potrebbe compiere altri, come il pagamento del premio o la denuncia del sinistro, ma non a pretendere dall’impresa l’indennizzo né a convenirla in giudizio, se tale potere non gli è conferito dall’assicurato.
Non ricorre nel caso concreto l’ipotesi del contraente che agisce con l’espresso consenso dell’assicurato, contemplata dall’ultima parte del comma 2 dell’art. 1891 cod. civ. (Cass. civ., sez. III, n. 4923 del 2018, sulla sostituzione processuale fondata su specifico mandato). Manca ogni prova di tale consenso e anzi è agli atti una dichiarazione di segno contrario: il concedente ha intimato all’impresa di astenersi dal corrispondere l’indennizzo all’assicurato e ha chiesto la liquidazione in proprio favore. La titolarità attiva del concedente è inoltre rafforzata dalla clausola di vincolo, in forza della quale il diritto all’indennizzo nasce direttamente nel patrimonio del beneficiario, che solo può agire contro l’assicuratore (Cass. civ., sez. III, n. 4946 del 2026; Cass. civ., sez. III, n. 11373 del 2024; Cass. Sez. Un. n. 8095 del 2007).
Il Collegio osserva infine che il ricorrente, con le repliche, ha chiesto di disporre che l’eventuale integrazione sia corrisposta all’avente diritto secondo vincolo: domanda nuova e diversa rispetto a quella del ricorso, in violazione dell’art. 10, comma 2, del Decreto ministeriale n. 215 del 2024. Distinta la mutatio libelli dall’emendatio libelli (Cass. civ., sez. II, n. 20870 del 2019), e richiamato l’orientamento dei Collegi ABF, la domanda proposta solo in sede di repliche è inammissibile. Il ricorso non è pertanto accolto; resta assorbita l’eccezione di tardività delle nuove produzioni documentali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.