Opposizione allo stato passivo e contestazioni sull’esecuzione del piano del consumatore (ABF Collegio di Palermo n. 3985 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ricostruzione analitica dei saldi e di ostensione della documentazione ex art. 119 TUB è soddisfatta quando l’intermediario abbia già prodotto contratti, comunicazioni di cessione, liste movimenti ed estratti conto aggiornati, ancorché la documentazione originaria fosse stata inviata al solo gestore della crisi. Le contestazioni relative all’esattezza dell’adempimento di un piano del consumatore omologato dal giudice esulano dalla competenza per materia dell’Arbitro, dovendo essere sottoposte, sotto la vigilanza dell’OCC, al giudice investito della procedura. La domanda di rettifica anagrafica priva di specificazioni è inammissibile perché consulenziale e costitutiva, e la pretesa risarcitoria è generica e sfornita di prova dell’an e del quantum.
Il Fatto
Il ricorrente, già parte di una procedura di composizione della crisi omologata nel 2021, contesta all’intermediario, cessionario del credito, l’errata gestione e contabilizzazione di due posizioni debitorie. Chiede una ricostruzione analitica dei saldi, la produzione della documentazione ex art. 119 TUB, la rettifica di anagrafica e recapiti con comunicazioni via PEC, lo storno di poste non dovute e il risarcimento del danno.
L’intermediario riferisce di aver acquisito i crediti per cessione e conferimento di ramo d’azienda e di aver già documentato debenza, consistenza e titolarità degli stessi con una PEC del 20 gennaio 2020 inviata al Gestore della Crisi. Ammette un errore materiale del Gestore, che ha eseguito alcuni pagamenti sulle coordinate indicate per una posizione diversa, e si dichiara disponibile a rettificare le imputazioni. Eccepisce l’inammissibilità delle nuove domande contenute nelle repliche.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la vicenda come la cessione e il successivo conferimento di due crediti di difficile recupero, confluiti nella procedura di sovraindebitamento promossa dal debitore e conclusa con accordo omologato. Precisato che le domande formulate per la prima volta in repliche sono tardive e non vengono esaminate, il Collegio passa allo scrutinio dei singoli capi del ricorso.
Sulla ricostruzione dei saldi e sull’ostensione documentale, il Collegio rileva che la PEC del 20.01.2020 conteneva la c.d. precisazione del credito, con i contratti, le comunicazioni di cessione e le liste movimenti, e che la PEC del 22.12.2025 ha documentato i pagamenti pervenuti dalla procedura con due estratti conto aggiornati. Il fatto che la prima PEC fosse indirizzata al solo Gestore della Crisi non è decisivo, perché il ricorrente ha comunque ricevuto gli estratti conto aggiornati al 22.12.2025. La restante documentazione è stata allegata alle controdeduzioni.
Quanto ai criteri di imputazione dei pagamenti, la non corretta allocazione è ascritta alla condotta del Gestore della Crisi, soggetto estraneo al procedimento e non qualificabile come intermediario ai sensi delle Disposizioni ABF, con conseguente impossibilità di sindacato.
La domanda di rettifica di anagrafica e recapiti, in assenza di ulteriori specificazioni, è generica e inammissibile perché consulenziale e costitutiva. La richiesta di storno e azzeramento delle somme non dovute è parimenti generica: la determinazione del dovuto è stata effettuata nell’ambito della procedura di composizione della crisi, definita con l’omologazione del piano del consumatore. L’art. 13 della L. n. 3/2012 demanda all’OCC di risolvere le difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo, e l’art. 71 del D.lgs. n. 14/2019, applicabile ratione temporis, conferma l’assetto: l’esattezza dell’adempimento va sottoposta al giudice della procedura, con esclusione della competenza arbitrale.
Privo di pregio è il rilievo sulle coordinate bancarie errate, riferibile a un mero errore materiale emendabile del Gestore e fronteggiato dalla disponibilità dell’intermediario. Infine, non emergendo profili di illiceità o scorrettezza, la pretesa risarcitoria è generica e priva di prova. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.