Cessione del quinto: clausola sulla curva interessi nulla, si applica costo ammortizzato (ABF Collegio di Palermo n. 3986 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio sottoscritti dopo il 25.07.2021, l’art. 125-sexies, comma 2, TUB riveste carattere imperativo e non è derogabile dalle parti. La clausola che prevede, per il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata, un criterio diverso da quelli normativamente contemplati — la proporzionalità lineare o il costo ammortizzato — è affetta da nullità virtuale ex art. 1418 c.c. per contrarietà a norma imperativa. Accertata la nullità, opera l’integrazione cogente della norma suppletiva e trova applicazione il criterio del costo ammortizzato. Il rimborso dovuto è pari alla differenza tra quanto spettante secondo tale criterio e quanto già corrisposto dall’intermediario in sede di conteggio estintivo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio e lo aveva estinto anticipatamente nel 2025, in corrispondenza della rata n. 34 di 84. Ha chiesto la restituzione di € 2.103,00 a titolo di costi di gestione e commissioni, oltre interessi legali.
L’intermediario, costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo di avere già rimborsato i costi dovuti: le spese di istruttoria e le provvigioni agente in sede di conteggio estintivo, i costi di gestione pratica non inclusi nel TAN e i costi di intermediazione secondo il criterio del costo ammortizzato.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha ricostruito la disciplina contrattuale. Alla voce “costi connessi” il contratto prevedeva che i costi di gestione pratica esclusi dal TAN fossero restituiti solo se l’estinzione fosse avvenuta entro l’anno dall’erogazione, restando altrimenti acquisiti alla banca. Per i costi di intermediazione le parti avevano convenuto il rimborso «in misura proporzionale rispetto alla durata residua del Contratto e calcolato secondo la curva degli interessi».
Il Collegio ha osservato che l’art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti sottoscritti dopo il 25.07.2021, riconosce al consumatore il diritto alla riduzione proporzionale degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. Il comma 2 impone ai contratti di indicare analiticamente se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o quello del costo ammortizzato, e stabilisce che, ove non sia diversamente indicato, si applichi quest’ultimo.
Richiamando la decisione del Collegio di Bologna n. 5557/2025 e l’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016, il Collegio ha ritenuto la norma imperativa e inderogabile. La clausola che prevede la curva degli interessi — criterio non contemplato dal novellato art. 125-sexies TUB — è quindi affetta da nullità virtuale ex art. 1418 c.c.
Il Collegio ha affrontato la questione dell’integrazione della clausola nulla. Ha richiamato l’ordinanza del Tribunale di Torino del 20.03.2023, che aveva escluso la curva degli interessi come criterio autonomo. Ha poi ritenuto che la nullità consenta l’applicazione della norma suppletiva del costo ammortizzato, coerente con la logica di integrazione cogente già presente nel TUB all’art. 117, comma 7, in materia di nullità delle clausole su interessi e prezzi.
Applicato il costo ammortizzato ai costi di intermediazione, il risultato non coincide con la pretesa del ricorrente. Questi aveva calcolato il rimborso applicando il pro rata a tutte le voci e senza tenere conto degli importi già corrisposti in sede di conteggio estintivo. Il Collegio ha quindi accolto solo in parte il ricorso, riconoscendo la residua somma di € 99,31 oltre interessi dalla data del reclamo, e ha posto a carico dell’intermediario il contributo di € 200,00 alle spese della procedura e il rimborso di € 20,00 al ricorrente.
Nota della Redazione
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