Estinzione anticipata cessione del quinto: rimborso dei costi up-front e legittimazione dell’intermediario (ABF Collegio di Bologna n. 128 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulato prima del 25.7.2021, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front, secondo l’originario art. 125 sexies T.U.B. come interpretato alla luce della sentenza Lexitor e in forza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 11 octies, comma 2, d.l. n. 73/2021. I costi recurring si rimborsano con il criterio di proporzionalità lineare, i costi up-front con il metodo della curva degli interessi, in assenza di diversa previsione pattizia. L’intermediario che ha erogato il finanziamento è passivamente legittimato anche quanto alle commissioni di mediazione, per l’accessorietà di tale rapporto rispetto a quello di finanziamento.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva stipulato in data 12.12.2019 un contratto di cessione del quinto dello stipendio e ne aveva poi ottenuto l’estinzione anticipata. Esperito senza esito il reclamo, ha adito l’Arbitro chiedendo la restituzione di quanto versato in eccedenza, quantificato in € 1.081,42, oltre accessori e spese.
L’intermediario si è costituito eccependo di aver già rimborsato secondo le condizioni contrattuali, stante l’assoggettamento del finanziamento al d.P.R. n. 180/1950; ha inoltre negato l’applicabilità della sentenza Lexitor, ha contestato la propria legittimazione passiva quanto alle commissioni di intermediazione corrisposte a terzi e ha difeso l’addebito della commissione di estinzione anticipata in quanto conforme alle previsioni di legge.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce l’evoluzione del quadro normativo e interpretativo in materia di rimborso per estinzione anticipata. Muove dall’art. 125 sexies T.U.B. e dalla sentenza CGUE dell’11.9.2019, causa C-383/18, che ha esteso la riduzione del costo totale del credito a tutti i costi posti a carico del consumatore. La successiva pronuncia CGUE 9.2.2023, causa C-555/21, non ha inciso su tale lettura nei rapporti di consumo.
Richiama poi la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, che ha rivisto l’orientamento precedente, e l’intervento dell’art. 11 octies del d.l. n. 73/2021, con la relativa norma intertemporale. Su questa base il Collegio di Coordinamento n. 21676/2021 aveva distinto i costi recurring dai costi up-front, ammettendo la retrocedibilità dei soli primi per i contratti anteriori al 25.7.2021. Il passaggio decisivo è però la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 11 octies, comma 2, nella parte in cui escludeva dal rimborso i costi up-front. Per i contratti stipulati prima di quella data torna quindi applicabile l’originario art. 125 sexies T.U.B., come interpretato dalla Lexitor, e la l. n. 136/2023 ha ridescritto la norma intertemporale.
Quanto ai criteri di calcolo, il Collegio applica la proporzionalità lineare per i costi recurring e il metodo della curva degli interessi per quelli up-front, in assenza di diversa previsione contrattuale, precisando che i costi iniziali volti in via esclusiva alla conclusione del contratto restano sempre up-front.
L’eccezione di carenza di legittimazione passiva è rigettata: il Collegio richiama la decisione n. 8288/2023, secondo cui la legittimazione dell’intermediario trova fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti di mediazione rispetto al finanziamento, indirizzo condiviso dai Collegi territoriali.
È invece respinta la domanda di restituzione di quote versate dopo l’estinzione, perché esplorativa e sfornita di prova. Quanto alle spese legali, il Collegio applica l’orientamento della decisione n. 3498/2012 e della più recente decisione n. 4580/2025, escludendone la liquidazione in assenza di complessità e di comportamento ostruzionistico. Respinta anche la domanda di restituzione della commissione di estinzione anticipata: secondo la decisione n. 5909/2020 essa è dovuta, entro le soglie di legge, se il ricorrente non allega e prova la mancanza di oggettiva giustificazione. Il ricorso è quindi accolto solo in parte, con condanna dell’intermediario al pagamento di € 605,00, oltre interessi legali dal reclamo.
Nota della Redazione
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