Recesso dal conto per mancato aggiornamento antiriciclaggio legittimo con forma e preavviso (ABF Collegio di Napoli n. 1290 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il recesso dell’intermediario dal contratto di conto corrente a tempo indeterminato, motivato dal mancato aggiornamento dei dati richiesti dalla normativa antiriciclaggio, è legittimo quando rispetta la forma scritta e il preavviso di due mesi previsti dal regolamento negoziale. La comunicazione di recesso deve però essere preceduta da solleciti scritti e tracciabili, idonei a informare il cliente delle conseguenze della sua inerzia, in ossequio al principio di buona fede e alla diligenza professionale. La domanda di annullamento della risoluzione contrattuale può essere riqualificata come domanda di mero accertamento della legittimità della condotta dell’intermediario. Il risarcimento del danno è subordinato alla prova del pregiudizio subito.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di diversi rapporti bancari presso l’intermediario convenuto, riceveva nell’aprile 2025 una raccomandata con cui la banca comunicava la risoluzione unilaterale dei contratti, motivandola con presunti inadempimenti agli obblighi di consegna della documentazione antiriciclaggio. Il cliente precisava di aver contattato il personale dell’istituto, che avrebbe confermato la regolarità della documentazione ricevuta, e di aver poi inviato reclamo e diffida tramite PEC, ottenendo una risposta che ribadiva la decisione senza chiarimenti esaustivi.

Il ricorrente chiedeva quindi l’annullamento della risoluzione e il risarcimento del danno per le vessazioni subite, rimettendo all’Arbitro la quantificazione. La banca replicava che il recesso era stato esercitato nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali, a seguito del rifiuto del cliente di riconsegnare il questionario di aggiornamento dei dati dovuti ai sensi del D.Lgs. 231/2007.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto il profilo processuale. La domanda di “annullamento della risoluzione contrattuale e verifica del buon operato dell’istituto” viene riqualificata come domanda di accertamento, in aderenza al consolidato orientamento dell’Arbitro. In un’ottica di favore per il cliente, la domanda costitutiva può essere convertita in domanda di mero accertamento della legittimità della condotta dell’intermediario, quando il petitum e la causa petendi siano sufficientemente determinati. Il Collegio richiama in tal senso il Collegio di Bari, decisione n. 7101/25, sottolineando l’opportunità di un approccio sostanziale, anche perché il ricorso può essere presentato senza l’ausilio di un procuratore.

Nel merito, il Collegio esamina l’art. 10, co. 4, delle condizioni contrattuali, che consente alla banca di recedere in qualsiasi momento con preavviso di almeno due mesi e senza oneri per il cliente, mediante comunicazione scritta su supporto cartaceo o durevole. Dalla documentazione risulta provato che la comunicazione di recesso è stata inviata a mezzo raccomandata a/r e ricevuta il 02.05.2025, mentre i conti sono stati estinti tra il 4 e il 7 luglio 2025. L’intermediario ha dunque rispettato sia la condizione formale sia quella temporale: la comunicazione è entrata nella sfera di conoscenza del ricorrente e tra essa e la chiusura dei conti è trascorso il preavviso di due mesi.

Quanto alla richiesta risarcitoria, il ricorrente imputava alla banca la mancata trasmissione, prima del recesso, di comunicazioni volte a sollecitare la compilazione del questionario. Il Collegio riconosce una parziale negligenza dell’intermediario. Se la condotta della banca appare rispettosa del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.) quanto alla comunicazione delle ragioni dell’interruzione del rapporto, dalla documentazione non emerge che, nella fase precedente, l’istituto abbia inoltrato solleciti idonei a stimolare tempestivamente il cliente.

Il contatto telefonico, contestato dal ricorrente, non è di per sé sufficiente a integrare la buona fede esecutiva, soprattutto se letta in combinato con l’art. 1176, co. 2, c.c. in tema di diligenza professionale. Anche ammesso che il contatto vi sia stato, l’intermediario avrebbe dovuto rinnovare per iscritto e in forma tracciabile l’invito alla compilazione, preavvisando delle conseguenze negative della protratta inerzia, cosa che non è avvenuta.

Tuttavia, pur ravvisando questa parziale negligenza, il Collegio respinge la domanda risarcitoria perché nessuna prova del danno è stata fornita: il ricorrente si è limitato a un generico riferimento alle “vessazioni subite”. Il ricorso è quindi complessivamente respinto, con la conferma della legittimità del recesso e il rigetto della pretesa risarcitoria per difetto di prova.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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