Sopravvenuto provvedimento finale e improcedibilità dell’appello sulle misure cautelari Agcm (Cons. Stato n. 9914 del 10.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di merito determina l’esaurimento degli effetti giuridici prodotti dalla misura cautelare adottata dall’Autorità ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, perché tale misura è per definizione strumentale all’adozione dell’atto finale. Ne consegue il venir meno dell’interesse alla decisione dell’appello proposto avverso la sentenza che aveva annullato la misura cautelare, con declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Il nuovo assetto di interessi cristallizzato dall’atto conclusivo del procedimento preclude al giudice di appello ogni valutazione sulla legittimità del provvedimento cautelare ormai privo di effetti.
Il Fatto
La società energetica ha impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in data 12 dicembre 2022, aveva disposto la sospensione cautelare delle condotte contestate in relazione alla violazione dell’art. 3 del d.l. 9 agosto 2022 n. 115. L’Autorità contestava alla società di aver comunicato ai clienti variazioni del prezzo dell’energia presentandole come rinnovi di offerte “in scadenza”, in realtà prive di una scadenza chiara e predeterminata, così eludendo il blocco delle modifiche unilaterali imposto dal c.d. Decreto Aiuti-bis.
Con motivi aggiunti la società ha impugnato anche il successivo provvedimento di conferma delle misure cautelari; il Codacons, con separato ricorso, ha censurato il difetto di motivazione di quest’ultimo atto. Il TAR, previa riunione, ha accolto il ricorso della società e annullato i provvedimenti gravati, respingendo invece il ricorso del Codacons. L’Autorità ha proposto appello; la società si è costituita proponendo appello incidentale e riproponendo le censure non esaminate dal primo giudice.
La Motivazione della Corte
La Sezione rileva che, dopo la notifica del ricorso in appello, l’Autorità ha adottato il provvedimento conclusivo del procedimento, accertando la violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo e irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria. Poiché le misure cautelari previste dall’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo sono, per definizione, strumentali all’adozione del provvedimento finale, l’intervenuta adozione di quest’ultimo determina il venir meno di ogni effetto dei provvedimenti cautelari impugnati.
Il Collegio richiama il proprio orientamento, espresso da Cons. Stato, Sez. VI, n. 8402 del 2021, secondo cui l’esistenza dell’atto conclusivo del procedimento di merito, determinando l’esaurimento degli effetti giuridici prodotti dal provvedimento cautelare, cristallizza un nuovo assetto di interessi del rapporto amministrativo controverso. Su questa base la Corte esclude che possa ritenersi ancora sussistente un interesse alla decisione dell’appello, che interverrebbe su un provvedimento già privo di effetti.
La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione lascia così impregiudicata ogni valutazione sul merito delle censure articolate dall’Autorità e dall’appellante incidentale, perché il sopravvenuto esaurimento degli effetti dell’atto impugnato preclude al giudice di pronunciarsi sulla sua legittimità.
Quanto alle spese, la Sezione rileva la peculiarità della controversia e le compensa tra le parti, escludendo la soccombenza formale e valorizzando il carattere sopravvenuto della ragione dell’improcedibilità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 24 Cod. cons. – Pratiche commerciali aggressive
- Art. 25 Cod. cons. – Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento
- Art. 27 Cod. cons. – Tutela amministrativa e giurisdizionale