Danno non patrimoniale: liquidazione di danno biologico e morale con personalizzazione (Cass. civ. Sez. Lav. n. 5436/2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d’animo di sofferenza interiore ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. Il giudice, nel procedere alla liquidazione secondo le tabelle di Milano, deve accertare l’esistenza di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale, e determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci mediante indicazione di un valore monetario complessivo. La personalizzazione del danno biologico è ammissibile in presenza di conseguenze anomale e peculiari, e il relativo potere discrezionale non è censurabile in sede di legittimità se la motivazione dà adeguato conto del peso specifico attribuito a ciascun fattore nel caso concreto.

Il Fatto

Un lavoratore ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale (biologico, morale, alla vita di relazione e all’immagine professionale), conseguente a condotte persecutorie del datore di lavoro e alla violazione degli obblighi di sicurezza ex art. 2087 c.c. Il Tribunale di Latina ha accolto parzialmente la domanda, dichiarando illegittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto, in quanto le assenze erano causate da un quadro ansioso-depressivo derivante da responsabilità datoriale, e condannando il datore al risarcimento di € 80.000. La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma, ha condannato la società al pagamento di € 71.165,45 a titolo di danno non patrimoniale permanente, liquidato equitativamente con riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano e con personalizzazione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione; la società ha proposto ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha rigettato entrambi i ricorsi. Quanto al primo motivo del ricorso principale, relativo alla mancata separata liquidazione del danno morale e alla personalizzazione, ha richiamato il consolidato principio secondo cui il danno morale, consistendo in una sofferenza interiore, deve essere oggetto di autonoma valutazione rispetto al danno biologico. La Corte d’Appello si era attenuta a tale principio, liquidando separatamente il danno biologico (€ 46.795,75) e il danno morale (€ 10.074,15), con personalizzazione alla luce delle peculiarità del caso concreto, e non aveva omesso la valutazione del danno permanente, che era stata espressamente esclusa in fatto sulla base della CTU.

Quanto al secondo motivo del ricorso principale, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, rilevando che la censura si risolveva in una richiesta di rivalutazione della CTU e che la sentenza aveva adeguatamente motivato sull’esclusione del danno permanente, senza incorrere in vizi di omesso esame di fatti decisivi.

La Corte ha rigettato i motivi del ricorso incidentale. Per i primi due, relativi alla violazione dell’art. 112 c.p.c. e alla novità della domanda di danno temporaneo, ha osservato che l’ampia formulazione delle conclusioni di primo grado e la natura del danno da invalidità temporanea, derivante dalle cure, erano comprese nella domanda, e che l’interpretazione della domanda è riservata al giudice di merito. Per il terzo e quarto motivo, sulla personalizzazione del danno biologico, ha ribadito che il potere discrezionale del giudice in sede di liquidazione equitativa è insindacabile in sede di legittimità se la motivazione è adeguata e non si discosta dai dati di comune esperienza. La Corte d’Appello aveva motivato analiticamente la personalizzazione del 44%, tenendo conto della durata dell’inadempimento e delle conseguenze anomale e peculiari della vicenda.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *