Notifica nulla se il messo attesta un indirizzo insufficiente (Cass. civ. n. 5437/2026)
Principi di diritto (Massima)
È invalido il ricorso alla notificazione ex art. 140 c.p.c. quando il messo attesta che l’indirizzo del destinatario è insufficiente, poiché non può inferirsi in quel luogo l’assenza delle persone abilitate a ricevere l’atto.
La notificazione agli irreperibili assoluti richiede lo svolgimento delle ricerche necessarie prima del deposito presso il Comune.
La mancata indicazione della qualità del soggetto che riceve la raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. non determina la nullità della notificazione, se la raccomandata è regolarmente ricevuta.
Il Fatto
Un contribuente impugnava un’intimazione di pagamento relativa a quattro cartelle e a un avviso di accertamento, deducendo l’omessa notificazione degli atti presupposti. In secondo grado contestava, in particolare, la validità della notificazione di tre cartelle, tutte inizialmente indirizzate a un recapito che lo stesso messo notificatore aveva qualificato come “insufficiente”.
Per una cartella era stato utilizzato il procedimento previsto dall’art. 140 c.p.c.; per un’altra il notificatore aveva proceduto secondo il regime degli irreperibili assoluti; per la terza era stata inviata la raccomandata informativa, poi effettivamente ricevuta. Il giudice di appello aveva ritenuto valide le notificazioni.
La Motivazione della Corte
La Cassazione distingue i tre procedimenti notificatori. Quanto alla prima cartella, rileva una contraddizione originaria. Il notificatore aveva dichiarato insufficiente l’indirizzo ma, contemporaneamente, aveva attestato l’assenza delle persone indicate dall’art. 139 c.p.c. e proceduto ai sensi dell’art. 140 c.p.c. Per la Corte non è possibile accertare l’assenza di soggetti abilitati alla ricezione presso un luogo che il notificatore stesso dichiara non sufficientemente individuato.
Inoltre, la raccomandata informativa non aveva raggiunto il destinatario proprio a causa dell’insufficienza dell’indirizzo. L’atto non era quindi entrato nella sua reale o legale disponibilità.
Per la seconda cartella era stato invece utilizzato il procedimento destinato agli irreperibili assoluti. La Corte osserva che il notificatore non aveva svolto, né documentato, nuove ricerche volte ad accertare l’effettiva irreperibilità del destinatario. Tali verifiche costituiscono un passaggio necessario prima di ricorrere alle formalità previste dagli artt. 143 c.p.c. e 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973.
Diversa è la conclusione per la terza cartella. La raccomandata informativa prevista dall’art. 140 c.p.c. era stata ricevuta. La mancata indicazione della qualità del consegnatario non invalida la notificazione, poiché tale comunicazione non sostituisce l’atto da notificare ma informa del suo deposito presso la casa comunale. Nel caso concreto il ricevimento della raccomandata aveva quindi prodotto la conoscenza legale dell’atto.
La Decisione
- È invalido il procedimento ex art. 140 c.p.c. iniziato presso un indirizzo dichiarato insufficiente dallo stesso notificatore.
- La notificazione agli irreperibili assoluti richiede preventive ricerche effettive e documentate.
- Se l’atto non entra nella disponibilità reale o legale del destinatario, il procedimento notificatorio è nullo.
- La mancata indicazione della qualità del ricevente la raccomandata informativa non determina, da sola, la nullità.
- La Corte accoglie il primo motivo limitatamente alle prime due cartelle, dichiara inammissibile il secondo motivo e cassa con rinvio.
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Nota della Redazione
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