Minaccia a pubblico ufficiale: la prospettazione di denuncia non esclude la carica intimidatoria (Cass. pen. n. 10772 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
La prospettazione di sporgere denuncia non costituisce, di per sé, minaccia né assume contenuto oltraggioso, se rimane nei limiti di una protesta espressa in termini civili, sebbene risentiti. Tuttavia, la condotta diventa riconducibile all’art. 336 cod. pen. quando le espressioni proferite, valutate nella loro complessità e non in modo frammentario, rivelino una chiara carica minatoria, idonea a coartare la libertà d’azione del pubblico ufficiale. Si tratta di reato di mera condotta, assistito da dolo specifico, per la cui integrazione è sufficiente qualsiasi coazione, purché idonea a comprimere la libertà di azione del pubblico ufficiale, anche se la minaccia è portata anteriormente all’inizio di esecuzione dell’atto.
Il Fatto
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 20 marzo 2023, dichiarava il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 336 cod. pen. per aver minacciato alcuni Carabinieri che lo avevano fermato alla guida di un motociclo immatricolato all’estero. L’uomo, al momento della comunicazione dell’elevazione del verbale di contravvenzione, aveva inveito nei confronti dei militari pronunciando le frasi “voi state commettendo un abuso!… io vi denuncio!… questo è un abuso di autorità!… io vi denuncio pagherete per quello che state facendo!”. La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado, rigettando l’appello proposto dall’imputato, che ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure difensive. In primo luogo, la Corte ha richiamato il principio per cui la semplice prospettazione di sporgere denuncia può avere valore neutro ed essere priva di valenza minatoria, non idonea a coartare la volontà del pubblico ufficiale, potendo configurarsi come mera reazione difensiva o rimostranza.
Tuttavia, gli ermellini hanno escluso la pertinenza di tale principio al caso concreto. La Corte ha evidenziato come i giudici di merito abbiano correttamente valutato le frasi nella loro complessità, senza cadere in una lettura frammentaria e atomistica. Nel caso di specie, alla prospettazione di denuncia, ripetuta per due volte, aveva fatto seguito l’ulteriore espressione “pagherete per quello che mi state facendo!”, che rivelava l’intento di intimidire e condizionare il legittimo modus operandi dei militari accertatori, paventando conseguenze negative sul piano personale e professionale.
Sotto il profilo della qualificazione giuridica, la Corte ha ribadito che si versa nell’ipotesi di cui all’art. 336 cod. pen. quando la minaccia è portata contro il pubblico ufficiale per costringerlo ad omettere un atto del suo ufficio, anche anteriormente all’inizio di esecuzione. Per la configurabilità del reato è sufficiente qualsiasi coazione idonea a comprimere la libertà d’azione del pubblico ufficiale, trattandosi di reato di mera condotta assistita da dolo specifico.
Quanto al vizio di motivazione, la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano ricostruito la vicenda fedelmente all’acquisito dato probatorio, traendo conclusioni logiche e congrue nel ritenere che la condotta avesse superato i limiti della mera reazione difensiva. La sentenza impugnata è stata pertanto ritenuta esente da vizi, con conseguente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.