La ratifica tacita del contratto del falsus procurator e l’abuso del processo (Cass. civ. n. 4881 del 16.02.2023)
Principi di diritto (Massima)
La deduzione del difetto di potere rappresentativo da parte dello pseudo rappresentato integra una mera difesa, ma il comportamento processuale di quest’ultimo, dal quale risulti in modo univoco la volontà di fare proprio il contratto concluso dal falsus procurator, vale quale ratifica tacita del contratto. Non ricorre il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. quando l’eccezione, pur non esaminata espressamente, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa. La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede l’accertamento di una condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo, prescindendo dall’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il pagamento della somma di euro 14.928,29 per la fornitura di prodotti ortofrutticoli. Il Tribunale di Trento respinse l’opposizione e la Corte d’appello di Trento rigettò il gravame, ritenendo provata la fornitura e sussistente la responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. per la finalità defatigatoria dell’opposizione stessa.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 1398 c.c. e 112 c.p.c., lamentando l’omesso esame del motivo di appello relativo alla nullità del contratto per difetto di potere rappresentativo del soggetto che lo aveva concluso. La Corte rigetta la censura, richiamando il principio per cui la condotta dello pseudo rappresentato, convenuto in giudizio, che tiene un comportamento da cui risulti in modo univoco la volontà di fare proprio il contratto concluso in suo nome, opera quale ratifica tacita.
Nel caso di specie, il Consorzio aveva fatto proprio il contratto provvedendo all’inoltro della merce. Quanto alla dedotta omessa pronuncia, la Corte chiarisce che non ricorre il vizio di mancata pronuncia quando l’eccezione, benché non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa, configurandosi un’implicita pronuncia di rigetto.
Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c., è parimenti infondato. La Corte ribadisce che la condanna, applicabile d’ufficio, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente, volta alla repressione dell’abuso dello strumento processuale. La sua applicazione richiede il riscontro di una condotta oggettivamente valutabile come pretestuosa, e non già l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1398 c.c. – Rappresentanza senza potere
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato