Intimazione di pagamento per spese non distratte: difetto di legittimazione del difensore (Cass. civ. n. 21348 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata notificazione del titolo esecutivo, quando non è disposta altrimenti dalla legge, deve precedere la notificazione del precetto; la sua deduzione integra opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e la sentenza che la decide è impugnabile solo con ricorso per cassazione, non con l’appello. Il difensore che notifichi un precetto per il pagamento di somme liquidate in favore della parte assistita, senza che il titolo contenga una clausola di distrazione, è carente del diritto di agire in executivis; la successiva ratifica del creditore non può attribuire ex tunc la titolarità del credito, poiché la ratifica sana l’atto compiuto dal falsus procurator ma non trasferisce il diritto dell’effettivo titolare a chi ha agito in nome proprio.
Il Fatto
Un legale notificava un atto di precetto alla società soccombente in un giudizio, per ottenere il pagamento dei compensi professionali liquidati in due sentenze. Il primo titolo conteneva la distrazione delle spese in favore del difensore, il secondo, invece, le liquidava in favore della parte assistita, che non aveva conferito alcun mandato esecutivo al professionista.
La società proponeva opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, eccependo la nullità del precetto per mancata notifica del titolo e la carenza di legittimazione attiva del legale per le somme non distratte. Il Tribunale accoglieva l’opposizione e il legale proponeva appello, deducendo la ratifica dell’operato da parte dell’assistita e, in subordine, la rinuncia al precetto. La Corte d’appello rigettava l’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, esaminando i motivi di ricorso, ha preliminarmente qualificato l’eccezione relativa alla mancata notifica del titolo come opposizione agli atti esecutivi. Tale doglianza, non incidendo sul diritto di procedere a esecuzione ma solo sulla validità degli atti successivi, avrebbe dovuto essere decisa dal Tribunale con sentenza impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., e non con l’appello. Ne deriva la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui aveva pronunciato sul merito dell’opposizione, anziché dichiarare inammissibile l’impugnazione.
Quanto al merito delle altre censure, la Corte ha ritenuto infondata la tesi della validità della ratifica del precetto da parte dell’assistita. Il legale aveva intimato il pagamento per un credito che il titolo non gli riconosceva, agendo in nome proprio e non spendendo il nome della creditrice. La ratifica successiva, pur potendo sanare l’operato del falsus procurator, non è idonea ad attribuire ex tunc la titolarità del diritto e la legittimazione a colui che ha agito invalldamente per sé stesso.
La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo, rispettivamente perché non coglievano la ratio decidendi in tema di rinuncia al precetto e perché la domanda di condanna per lite temeraria era incompatibile con la soccombenza del ricorrente. In conclusione, il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore della controricorrente.
Nota della Redazione
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