Inammissibili i ricorsi incidentali plurimi per il principio di unità dell’impugnazione; cassata la compensazione integrale delle spese priva di gravi ed eccezionali ragioni (Cass. civ. Sez. 1 n. 13304 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, opera il principio dell’unità e non frazionabilità dell’impugnazione, in virtù del quale la parte che propone ricorso incidentale è tenuta a formulare in quell’unico contesto tutte le censure che intende avanzare avverso la sentenza impugnata in via principale da uno dei suoi contraddittori. Ne consegue che, ove la parte abbia già consumato il proprio potere di impugnazione con un ricorso incidentale diretto nei soli confronti di uno dei soccombenti, devono essere dichiarati inammissibili gli ulteriori ricorsi incidentali proposti in risposta ai ricorsi successivi degli altri antagonisti. La deroga alla regola della soccombenza di cui all’art. 91, comma 1, c.p.c. postula, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo successivo alla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018), la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, che il giudice deve specificare analiticamente, non potendo la compensazione integrale essere imposta indistintamente a tutte le parti vittoriose sulla base di generiche ragioni di opportunità.
Il Fatto
Il fallimento di una società aveva proposto, ai sensi dell’art. 146 legge fall., un’azione di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci, direttore generale e società di revisione, successivamente ceduta al Comune, quale socio di maggioranza e pressoché unico committente, in qualità di proponente il concordato fallimentare. Il Tribunale aveva respinto tutte le domande e la Corte d’Appello aveva confermato il rigetto, disponendo la compensazione delle spese di lite.
Avverso la sentenza della corte territoriale proponevano ricorso per cassazione gli ex amministratori, limitatamente al capo sulle spese. Il Comune si difendeva con controricorsi, contenenti altrettanti ricorsi incidentali, in cui chiedeva la cassazione della sentenza per non aver considerato il contributo causale pro quota della condotta di ciascun ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato con priorità i ricorsi incidentali del Comune, unici volti a censurare il merito. Ha rilevato che tali ricorsi erano diretti singolarmente nei confronti dei diversi ricorrenti e non anche nei confronti degli altri convenuti, rimasti soccombenti ma non impugnanti. Richiamando il principio dell’unità e non frazionabilità dell’impugnazione, ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi incidentali del Comune, eccetto il primo, svolto nei confronti di uno solo degli amministratori. L’interesse del Comune ad impugnare il merito non era infatti sorto dalle impugnazioni delle controparti, limitate alle spese, e il potere di impugnazione era stato consumato con il primo ricorso incidentale.
Sull’unico ricorso incidentale ammissibile, la Corte ne ha riscontrato l’inammissibilità sia del primo motivo, consistente in una critica all’accertamento del fatto e non in una specifica doglianza di omesso esame, sia del secondo motivo, volto a censurare l’accertamento del nesso causale e l’applicazione dell’art. 1227, comma 2, c.c., nonostante la formulazione in termini di violazione di legge.
Quanto ai ricorsi degli ex amministratori, tutti incentrati sulla compensazione delle spese, la Cassazione li ha ritenuti fondati. La corte territoriale aveva compensato le spese sulla base di ragioni di mera opportunità, senza verificare se fossero qualificabili come gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., e senza fornire una giustificazione analitica della compensazione imposta indistintamente a tutte le parti vittoriose, pur a fronte di posizioni processuali differenziate.
In accoglimento dei ricorsi, la sentenza è stata cassata limitatamente alla decisione sulle spese di lite, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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