Specialisti ambulatoriali: il compenso per i consulti spetta solo se previsto nella programmazione aziendale (Cass. civ. Sez. Lav. n. 2894 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamento economico dei medici specialisti ambulatoriali, i compensi previsti per l’attività di consulto di cui all’allegato 3 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 30 luglio 2015 vanno ricondotti, ai sensi dell’art. 41, comma 8, lett. b) del medesimo Accordo, nell’ambito della disciplina della quota di compenso definita “variabile”, sicché la loro erogazione può essere disposta, in via aggiuntiva rispetto ai compensi per i compiti ordinari del medico, se ed in quanto oggetto di specifica determinazione, in sede di programmazione degli obiettivi costituenti il presupposto generale del trattamento relativo a detta quota, prevista da tale disposizione. (Rv. 677848-01)
Il Fatto
Una specialista ambulatoriale in oculistica, convenzionata con un’Azienda Sanitaria Locale piemontese, otteneva un decreto ingiuntivo per euro 5.189,82 a titolo di compenso per le prestazioni di “consulto” svolte nel 2019. Sosteneva di avere svolto, oltre alle visite programmate, 201 consulti non programmati e chiedeva il compenso unitario di euro 25,82 previsto dall’allegato 3 all’ACN del 30 luglio 2015, richiamato dall’art. 41, lettera B, comma 8.
Il Tribunale di Verbania, in accoglimento dell’opposizione dell’ASL, revocava il decreto ritenendo gli importi non dovuti. La Corte d’Appello di Torino riformava la decisione e rigettava l’opposizione. Richiamando un proprio precedente del 2021, distingueva il trattamento “fisso”, basato su anzianità e ore lavorate, dal trattamento “variabile”, che comprende i compensi dell’allegato 3 fra cui quello per i consulti, dovuto come quid pluris rispetto alle visite ordinarie remunerate a ore, senza condizioni ulteriori.
L’ASL ricorreva per cassazione con tre motivi. Con il primo denunciava la violazione dei criteri di interpretazione contrattuale (artt. 1362 ss. c.c.) in relazione agli artt. 22 e 41 dell’ACN: la Corte d’Appello non avrebbe distinto le attività di “supporto e consulenza” dell’art. 22 dal “consulto ambulatoriale” tariffato nell’allegato 3. La lavoratrice resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene fondato il primo motivo nella parte in cui evidenzia il tratto differenziale delle due ipotesi regolate dall’ACN. L’art. 22 descrive le prestazioni generali dello specialista, comprese le attività “di supporto e consulenziali” richieste dall’Azienda, qualificandole come condizioni irrinunciabili per il mantenimento della convenzione: sono compiti ordinari, remunerati con la quota oraria.
L’art. 41 regola invece i compensi distinguendo la quota oraria (comma 1, lettera a) dalla quota variabile (comma 1, lettera b), destinata a operare “nell’ambito dei programmi regionali ed aziendali” per il raggiungimento di standard organizzativi e obiettivi di qualificazione e appropriatezza. È dentro questa disciplina che la lettera B, comma 8, attribuisce i compensi dell’allegato 3, fra cui il consulto ambulatoriale con il medico di medicina generale o altro specialista, euro 25,82. Nell’art. 22 il consulto è un compito ordinario; nell’art. 41 riguarda compiti attribuiti nell’ambito della programmazione.
La Cassazione dà continuità a Cass. 22 agosto 2025, n. 23717, resa proprio sul precedente della stessa Corte d’Appello posto a base della sentenza impugnata: la finalità dell’art. 41, comma 1, lettera b), deve trovare riscontro negli atti di organizzazione e programmazione dell’Azienda e costituisce presupposto per l’erogazione della quota variabile, senza che si possa dare rilievo preminente alla visita specialistica in sé, già coperta dalla quota oraria. Trascurando questa differenza, la Corte territoriale ha violato gli artt. 1363 e 1367 c.c. In mancanza di programmazione, l’attività resta remunerata con il corrispettivo orario, che però non era oggetto di causa.
La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, assorbiti gli altri motivi. Il giudice del rinvio dovrà accertare se esista una determinazione, in sede di programmazione, degli obiettivi che costituiscono il presupposto della quota variabile e, in mancanza, non potrà riconoscere il compenso per il solo fatto che il consulto è stato reso.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1363 c.c. – Interpretazione complessiva delle clausole
- Art. 1367 c.c. – Conservazione del contratto