Assicurazione eventi speciali: atto vandalico provato solo con dolo (Cass. civ. Sez. III n. 8708 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di assicurazione contro i danni, spetta all’assicurato che agisca per il pagamento dell’indennizzo provare i fatti costitutivi della domanda, e dunque che si è verificato un evento coperto dalla garanzia e che esso ha causato il danno di cui si chiede il ristoro, secondo il riparto fissato dall’art. 2697 cod. civ. Il giudice di rinvio è libero di riesaminare ex novo tutte le risultanze processuali e di valutare i fatti già accertati e le prove acquisite, senza limitazioni, nel rispetto delle sole preclusioni e decadenze già verificatesi. Ai fini dell’operatività della polizza cd. “eventi speciali”, non basta che il copioso sversamento di olio abbia allagato il piazzale antistante lo stabilimento: occorre che tale condotta integri l’atto vandalico, e quindi sia connotata dal dolo, consistente nella volontaria causazione dello sversamento da parte di terzi al solo scopo di distruggere o guastare, ovvero di amplificare le conseguenze del furto. Le sentenze penali di primo e secondo grado costituiscono prove atipiche, liberamente valutabili dal giudice civile ex art. 116 cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società titolare di uno stabilimento di trasformazione di olio d’oliva agisce in sede monitoria contro la propria compagnia assicurativa per ottenere il pagamento dell’indennizzo in forza di una polizza cd. “eventi speciali”. L’evento denunciato è un atto vandalico consistente nello sversamento di una copiosa quantità di olio nel piazzale antistante lo stabilimento, concomitante al furto di olio subìto nei propri silos.

La domanda è accolta in primo grado, ma la Corte d’Appello di Perugia, in sede di giudizio di rinvio, la rigetta per difetto di prova della sussistenza del denunciato atto vandalico. La società ricorrente ripropone le censure ritenute assorbite, relative all’affermato parziale difetto di legittimazione passiva della compagnia per l’esistenza di una coassicurazione e alla liquidazione di rivalutazione e interessi. La compagnia resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, scrutinati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati. La Corte ricorda che la precedente pronuncia di cassazione con rinvio aveva ribadito i principi in materia di riparto dell’onere della prova, sia in generale nella responsabilità contrattuale — dove chi agisce per l’adempimento prova la fonte negoziale o legale del diritto, mentre sul debitore convenuto incombe la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo — sia nella specifica materia assicurativa.

Nella specie, l’elemento psicologico della condotta illecita deve essere provato da chi lo allega, anche per presunzioni, il cui concreto apprezzamento è devoluto al giudice del merito. Il giudice di rinvio è libero di riesaminare ex novo le risultanze processuali e di risolvere le questioni devolute senza limitazioni, potendo valutare i fatti già accertati e le prove acquisite, nonché altri fatti la cui acquisizione sia consentita dalle direttive impartite dalla Corte, nel rispetto delle preclusioni e decadenze già verificatesi.

La corte territoriale ha svolto un riesame complessivo del fatto alla luce delle risultanze acquisite, in particolare le sentenze penali di primo e secondo grado, ed è pervenuta ad affermare che non può ritenersi provata, neppure per presunzioni, la sussistenza dell’elemento soggettivo del prospettato atto vandalico. Essa si è dunque attenuta ai principi posti dalla Suprema Corte, esercitando correttamente i poteri di riesame nel giudizio rescissorio.

Le sentenze penali possono essere considerate prove atipiche, liberamente valutabili ex art. 116 cod. proc. civ., in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova. Quanto all’interpretazione del contratto, le clausole della polizza vanno lette alla luce degli artt. 1366, 1367, 1369 e 1370 cod. civ., tenendo conto della buona fede e della necessità di non privare la polizza di senso effettivo. Non basta quindi che vi sia stato un copioso sversamento d’olio tale da allagare il piazzale: occorre che esso integri l’atto vandalico, connotato dal preciso elemento soggettivo doloso.

Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili. Si tratta di “non motivi”, perché non correlati all’impugnata sentenza e relativi a questioni che il giudice di rinvio ha ritenuto assorbite. Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo in mancanza di una decisione su una domanda che richieda pronuncia di accoglimento o di rigetto, e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un assorbimento in altre statuizioni. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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