Graduatorie ATA: la causa sul punteggio va al tribunale della sede dove si vuole la supplenza (Cass. civ. Sez. Lav. n. 4141 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di personale della scuola pubblica, la controversia inerente alla formazione delle graduatorie per il conferimento delle supplenze va assimilata a quella avente a oggetto la costituzione del rapporto di lavoro, in ragione della funzione propria delle graduatorie, con la conseguenza che la competenza per territorio si radica in capo al giudice del luogo ove ha sede l’ufficio rispetto al quale la pretesa, se accolta, sarebbe destinata a dispiegare effetti. (Rv. 678001-01)
Il Fatto
Un aspirante al personale ATA aveva presentato domanda di aggiornamento della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2024/2027, con riferimento a un istituto comprensivo della provincia di Brescia. Ritenendo errato il punteggio attribuito dall’amministrazione per i profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, aveva proposto ricorso davanti al Tribunale di Roma, sostenendo il diritto a sei punti per il servizio civile svolto tra il 2016 e il 2017, in luogo del minor punteggio annuo assegnato in base al d.m. n. 89 del 2024. Contestava il decreto nella parte in cui valuta il servizio militare o sostitutivo prestato non in costanza di nomina meno di quello prestato in costanza di nomina, e chiedeva la condanna del Ministero, dell’Ufficio scolastico regionale e dell’istituto all’aggiornamento delle graduatorie.
Su eccezione del Ministero e dell’Ufficio territoriale, il Tribunale di Roma si era dichiarato incompetente per territorio, indicando il Tribunale di Brescia: la domanda era in realtà finalizzata alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e, in base al principio di equivalenza tra rapporto costituito e rapporto virtuale (Cass. n. 10697/2015), la competenza spettava al giudice del luogo in cui il ricorrente chiedeva l’assunzione. Il lavoratore ha proposto regolamento di competenza, denunciando la violazione dell’art. 413, comma 7, c.p.c.: la domanda mirava solo a un maggior punteggio, non all’assunzione, sicché senza un rapporto di lavoro valeva il criterio residuale del comma 7, con competenza del Tribunale di Roma. Le amministrazioni non hanno svolto difese.
La Motivazione della Corte
La Corte giudica infondato il ricorso. Occorre guardare alla pretesa azionata, che è diretta all’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia per la provincia di Brescia e che lo stesso ricorrente collegava alla possibilità di ottenere incarichi e supplenze nell’istituto di destinazione. Tale pretesa è con evidenza finalizzata alla costituzione del rapporto di lavoro pubblico presso la struttura periferica, in conseguenza dell’inserimento nella graduatoria redatta dall’ufficio scolastico provinciale di Brescia.
In mancanza di un rapporto già in essere, il criterio di collegamento territoriale va individuato nella circoscrizione del Tribunale di quella sede, secondo l’orientamento consolidato (Cass. n. 29438/2022; Cass. n. 10697/2015; Cass. n. 1044/2016; Cass. n. 3655/2025): per le pretese relative a rapporti di lavoro non ancora costituiti opera la cosiddetta equazione tra rapporto reale e rapporto virtuale, per cui è competente il giudice che lo sarebbe se il rapporto di cui si chiede la costituzione esistesse già. L’art. 413, comma 5, c.p.c. ripropone per i dipendenti pubblici i criteri dei commi 2 e 3, identificando il foro nella circoscrizione dove ha sede l’ufficio cui il dipendente è addetto.
Il criterio vale anche quando la domanda riguarda il rispetto dei criteri di formazione delle graduatorie, atti prodromici destinati a produrre effetti sull’instaurazione del rapporto in quel circondario: il fatto che non sia stato chiesto il riconoscimento del diritto all’assunzione non esclude che l’ordine di graduatoria incida sull’instaurazione del rapporto. Né l’applicazione del principio contrasta con la ratio di tutela del lavoratore dell’art. 413, comma 5, perché senza una sede di lavoro attuale non è apprezzabile alcun disagio. Il ricorso è rigettato e viene dichiarata la competenza del Tribunale di Brescia, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge. Nulla sulle spese, non avendo le amministrazioni svolto attività difensiva; il raddoppio del contributo unificato si applica anche al regolamento di competenza, data la sua natura impugnatoria (Cass. n. 19867/2025).
Nota della Redazione
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