Inammissibile il ricorso del curatore privo di autorizzazione del giudice delegato (Cass. civ. Sez. 3 n. 16884 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il curatore del fallimento, pur essendo l’organo deputato ad assumere la qualità di parte nelle controversie inerenti la procedura, non è fornito di una capacità processuale autonoma, ma di una capacità che deve essere integrata dall’autorizzazione del giudice delegato, da rilasciarsi per ogni grado di giudizio. In mancanza di specifica autorizzazione per il giudizio di cassazione, sussiste il difetto di legittimazione processuale, rilevabile d’ufficio in quanto afferente alla legitimatio ad processum. La peculiare natura del giudizio di legittimità esclude la possibilità di invitare il curatore a munirsi del provvedimento autorizzativo mancante ai sensi dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
La curatela fallimentare della società ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva disatteso l’opposizione agli atti esecutivi spiegata contro l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ., emessa dal giudice dell’esecuzione a definizione di una espropriazione presso terzi. L’esecuzione era stata promossa nell’anno 2014 dal creditore nei confronti della società, all’epoca in bonis, e presso il terzo pignorato. Il fallimento della società era stato dichiarato nell’anno 2021, anteriormente al 15 luglio 2022.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto superfluo esaminare l’unico motivo di ricorso, attesa l’inammissibilità dello stesso, poiché proposto da curatore fallimentare carente di legittimazione processuale. In ragione della dichiarazione di fallimento anteriore al 15 luglio 2022, il Collegio ha applicato al caso gli artt. 25, primo comma, num. 6, e 31, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, i quali prescrivono la concessione dell’autorizzazione del giudice delegato al curatore per stare in giudizio, puntualizzando che detta autorizzazione deve essere rilasciata «per ogni grado» di giudizio.
Richiamando un orientamento nomofilattico consolidato, la Corte ha precisato che la capacità processuale del curatore non è autonoma ma deve essere integrata dall’autorizzazione del giudice delegato in relazione a ciascun grado, a nulla rilevando che il curatore sia stato parte in senso formale nel grado precedente (ex plurimis, Cass. 01/01/2026, n. 39).
La Corte ha quindi escluso la possibilità di applicare il meccanismo di sanatoria previsto dall’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., che nei giudizi di merito consente al giudice di invitare il curatore a munirsi dell’autorizzazione mancante. Tale facoltà non è compatibile con il giudizio di cassazione, caratterizzato dall’assenza di attività istruttoria e dalle rigide formalità che regolano il deposito dei documenti, ammissibili nei limiti di cui all’art. 372 cod. proc. civ..
Nella vicenda in esame, il curatore non aveva allegato il rilascio del provvedimento autorizzativo da parte del giudice delegato e tale autorizzazione non era rinvenibile tra gli atti legittimamente posti a disposizione della Corte. L’inammissibilità del ricorso è stata pertanto dichiarata, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente.
In materia di liquidazione, la Corte ha respinto la richiesta della Provincia di rifusione degli oneri riflessi in luogo di IVA e CPA, trattandosi di patrocinio reso da avvocato iscritto all’Albo speciale degli enti pubblici. In virtù dell’art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compensi professionali degli avvocati interni alle amministrazioni pubbliche sono comprensivi degli oneri riflessi, con conseguente infondatezza della pretesa di porli a carico della controparte soccombente. Sono stati invece riconosciuti il rimborso delle spese generali forfettarie e degli esborsi, liquidati in via equitativa, oltre agli accessori di legge.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.