Continuazione e giudicato: il dubbio non basta a provare il disegno criminoso (Cass. pen. Sez. VII n. 25979 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione, il riconoscimento della continuazione tra reati richiede la dimostrazione positiva dell’identità del disegno criminoso, non potendo essere suffragato dal solo dubbio sulla sua esistenza. L’art. 81 cod. pen. non si presta a un accertamento fondato su un’alternativa lettura degli elementi già vagliati dal giudice dell’esecuzione. Il riconoscimento della continuazione incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena: il giudice deve quindi procedere con particolare rigore nella verifica degli indicatori della preordinazione. Il controllo di legittimità sulla motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., resta circoscritto alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili e dell’assenza di manifesta illogicità.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Chieti il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di due distinte sentenze di condanna. Il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza, rilevando che gli elementi disponibili deponevano per l’occasionalità delle condotte, non per la loro preordinazione unitaria.
Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. Il ricorrente lamentava che il giudice dell’esecuzione non avesse valutato nel loro complesso gli elementi rivelatori dell’unicità del disegno criminoso e non avesse tenuto conto di un precedente giudicato che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra un reato fallimentare e reati tributari.
La Motivazione della Corte
La Corte ha escluso che la motivazione del provvedimento impugnato presenti lacune. Il giudice dell’esecuzione ha tenuto conto del precedente giudicato invocato dal ricorrente, ma ha valutato gli elementi che deponevano in senso contrario rispetto ai fatti oggetto della richiesta avanzata nel procedimento di esecuzione.
Gli indicatori valorizzati sono di ordine oggettivo e temporale: le condotte risultano poste in essere a distanza di circa otto anni gli uni dagli altri e in luoghi diversi, ossia nelle province di Torino e Chieti. Tale quadro, secondo la Corte, è ben più compatibile con un’abitualità delinquenziale che con la preordinazione richiesta dall’art. 81 cod. pen.
Il ricorso, osserva la Corte, propone argomenti di mero dissenso e un’alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell’esecuzione. Sul punto richiama il principio delle Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017, che richiede la dimostrazione positiva dell’originaria progettazione dei comportamenti criminosi.
Alla stregua di tale insegnamento, l’accertamento dell’identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza. Il riconoscimento della continuazione incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena, come evidenziato anche da Sez. I n. 30977 del 26/06/2019.
La Corte ribadisce infine i limiti del proprio sindacato: eccede i limiti di cognizione della cassazione ogni revisione degli elementi materiali e fattuali, rientrando tali accertamenti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione è circoscritto alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili, dell’assenza di manifesta illogicità e della coerenza delle argomentazioni. Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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