Le sanzioni per tardivo versamento dell’accisa non sono risorse proprie UE e sono definibili (Cass. civ. Sez. 5 n. 15499 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le accise non rientrano tra le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea ai sensi degli artt. 2, par. 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE e 2014/335/UE e, pertanto, sono astrattamente suscettibili di definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 193/2016. Ne consegue che le sanzioni amministrative per omesso o ritardato versamento dell’accisa, in quanto accessorie a tributo definibile, non sono escluse dalla rottamazione ai sensi dell’art. 6, comma 10, lett. a), del medesimo decreto-legge, dovendosi escludere che esse costituiscano risorse proprie dell’Unione.
Il Fatto
La società contribuente presentava istanza di definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 193/2016 per il carico portato da una cartella di pagamento relativo a sanzioni del 30% comminate per il ritardato pagamento dell’accisa sul gas naturale. L’Amministrazione finanziaria denegava la richiesta, ritenendo il carico escluso dalla rottamazione in quanto qualificabile come risorsa propria tradizionale dell’UE e, comunque, non definibile per la mancata integrale esecuzione del piano rateale in essere alla data del 24 ottobre 2016.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società, ma la Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, riformava la sentenza, stabilendo che l’accisa e la sanzione accessoria fossero da considerare risorse proprie dell’Unione e, come tali, non definibili. La società ricorreva per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 6, comma 10, lett. a), del D.L. n. 193/2016.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Richiamati gli artt. 2, par. 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE e 2014/335/UE, ha rilevato che l’elenco delle risorse proprie tradizionali dell’Unione comprende esclusivamente i prelievi, i dazi doganali e i contributi ivi espressamente menzionati, senza alcuna inclusione delle accise. Il giudice di appello aveva invece erroneamente qualificato l’imposta sul gas naturale come dazio, confondendo l’accisa con i tributi doganali propri dell’Unione.
La Corte ha precisato che tale interpretazione non contrasta con l’obbligo degli Stati membri di garantire tempestivamente le risorse proprie dell’Unione, richiamato dalla giurisprudenza euoropea (CGUE 11 aprile 2024, C-770/22; CGUE 11 luglio 2019, C-304/18), poiché tale obbligo riguarda le imposte doganali e non le accise.
A conferma della definibilità dell’accisa, la Corte ha richiamato l’art. 5-bis del D.L. n. 193/2016, che disciplina specificamente la definizione delle controversie in materia di accise e di IVA, dimostrando che il legislatore ha ritenuto tali tributi armonizzati suscettibili di definizione agevolata. Se il tributo non costituisce risorsa propria unionale ed è definibile, a maggior ragione lo è la sanzione che vi accede, che pertanto non può ritenersi esclusa dalla rottamazione ex art. 6, comma 10, lett. a), del D.L. n. 193/2016.
La Corte ha altresì rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rilevando che la questione della legittimità del diniego è strettamente collegata al tributo cui accede il profilo sanzionatorio, astrattamente definibile. L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento del secondo motivo di ricorso. La sentenza impugnata è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per l’esame del profilo relativo alla condizione di definibilità e per il regolamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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