Effetti del giudicato tributario verso l’ente impositore nel giudizio di ottemperanza (Cass. civ. Sez. 5 n. 20729 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi tra il contribuente e l’agente della riscossione spiega effetti anche nei confronti dell’ente impositore, indipendentemente dalla sua partecipazione al processo. Durante l’attività di riscossione, l’ente impositore conserva la qualità di creditore, ma la legge sancisce una scissione fra la titolarità del credito e la legittimazione all’esercizio delle azioni e delle tutele correlate alle situazioni giuridiche soggettive nascenti dal rapporto di imposta, spettanti all’agente della riscossione. La mancata evocazione dell’ente impositore non rende inutiliter data la sentenza resa nei confronti del concessionario; la facoltà di chiamare in causa l’ente creditore è rimessa alla sola volontà dell’agente della riscossione, senza che ricorra un’ipotesi di litisconsorzio necessario.
Il Fatto
Una società concessionaria unica per l’accertamento e la riscossione dei tributi di un Comune notificava al contribuente un avviso di accertamento ICI per l’anno 2010. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso e condannava la concessionaria al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore.
Intervenuto il fallimento della società concessionaria, il difensore, quale distrattario, chiedeva al Comune il pagamento delle somme liquidate. A fronte dell’inerzia dell’ente, proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria. L’ente si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo partecipato al giudizio di merito, celebratosi contro la sola concessionaria. Il giudice dell’ottemperanza rigettava il ricorso, ritenendo non opponibile all’ente il giudicato formatosi in un giudizio cui era rimasto estraneo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina congiuntamente i due motivi di ricorso, incentrati sulla violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997 nonché dei principi di effettività della tutela giurisdizionale, ritenendoli fondati.
Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte afferma che il rapporto concessorio tra ente impositore e concessionario comporta una scissione tra la titolarità del credito tributario, conservata dall’ente, e la legittimazione processuale, attribuita al concessionario. Ne consegue che le pronunce rese nei giudizi instaurati contro l’agente della riscossione spiegano effetto anche nei confronti dell’ente impositore, il quale resta vincolato all’esito del processo pur non avendovi partecipato.
La Cassazione esclude che possa configurarsi un litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario, atteso che l’azione può essere proposta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell’uno o dell’altro. La facoltà di chiamare in causa l’ente creditore, ai sensi dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, è rimessa esclusivamente alla volontà del concessionario evocato in giudizio e non condiziona l’opponibilità delle statuizioni.
La Corte precisa, infine, che la soluzione contraria determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento, consentendo all’ente impositore di avvalersi dell’esito favorevole della lite e di disconoscere quello sfavorevole, con conseguente pregiudizio per il contribuente e lesione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Il ricorso è pertanto accolto. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Foggia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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