Indennizzo ex art. 42-bis determinato sul valore all’attualità dell’area di sedime (Cass. civ. Sez. 1 n. 20720 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, il valore di mercato del terreno è determinato con riferimento alla data di emissione del provvedimento di acquisizione e non a quella dell’occupazione o dell’espropriazione, tenendo conto della classificazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data, con esclusione del vincolo preordinato all’esproprio. L’indennizzo non può includere il valore di manufatti già demoliti alla data dell’acquisizione, residuando esclusivamente l’area di sedime. Il ricorso per cassazione che censuri la motivazione del giudice di merito senza indicare i canoni esegetici violati è inammissibile, così come quello che deduca l’omesso esame di fatti senza indicare il fatto storico decisivo e tenti di supplire alle proprie carenze probatorie mediante CTU.
Il Fatto
A seguito del sisma del 1980, l’immobile adibito ad attività commerciale veniva danneggiato, sgomberato e infine demolito dal Comune, che utilizzava l’area di sedime per finalità pubbliche. Ai proprietari veniva riconosciuto un contributo per la delocalizzazione, utilizzato per l’acquisto di un nuovo immobile. Il Comune avviava il procedimento espropriativo nel 2006, senza però concluderlo con il decreto di esproprio.
Gli eredi sollecitavano l’attivazione della procedura di acquisizione sanante, che il Comune adottava nel 2020 con un indennizzo calcolato solo sul valore dell’area di sedime. Gli attori proponevano opposizione, deducendo che l’indennizzo avrebbe dovuto includere anche il valore dell’immobile commerciale e il ristoro per l’occupazione senza titolo dal 1987 al 2006. La Corte d’appello rigettava l’opposizione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il primo motivo, con cui i ricorrenti contestavano la determinazione dell’indennizzo basata sul valore venale all’attualità. L’ordinanza impugnata risulta conforme ai precedenti di legittimità, essendo il valore di mercato del terreno determinato con riferimento alla data di emissione del provvedimento di acquisizione, non a quella dell’occupazione. Il provvedimento acquisitivo è volto a ripristinare la legalità amministrativa solo con effetto ex nunc.
Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte esclude la nullità per motivazione apparente, ritenendo che la Corte territoriale abbia chiaramente enunciato le ragioni della decisione: i danti causa avevano beneficiato del contributo per la ricostruzione destinandolo all’acquisto di altro immobile, e al momento dell’acquisizione sanante sul terreno non risultava edificato alcunché, essendo stata la demolizione effettuata per ragioni di pubblica sicurezza.
La Corte esclude altresì la dedotta contraddizione in ordine all’occupazione dal 1987 al 2006, rilevando che la Corte d’appello aveva interpretato la domanda distinguendo tre periodi: occupazione sine titulo dal 1987 al 2006, occupazione legittima dal 2007 al 2012, occupazione sine titulo dal 2012 al 2020. Per il primo periodo i ricorrenti non avevano fornito la prova dell’immissione in possesso, condizione necessaria per ottenere il risarcimento.
Infine, in relazione al quarto motivo, la Corte ribadisce che la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, non potendo essere utilizzata per supplire alla deficienza delle allegazioni o delle offerte di prova della parte. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese.
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Nota della Redazione
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