Rinnovazione istruttoria obbligatoria in appello per riforma assoluzione (Cass. pen. Sez. 4 n. 3860 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, riformi la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all’esito del giudizio abbreviato, adducendo una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può affermare la responsabilità penale dell’imputato senza avere proceduto, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio. La mancata rinnovazione della prova dichiarativa decisiva determina un vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per violazione del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio” di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. Inoltre, la scelta del rito abbreviato implica l’accettazione dell’utilizzabilità delle fonti di prova acquisite nelle indagini, ma non preclude alle parti di contestarne il significato probatorio, né esonera il giudice dal vagliarne la portata, non potendo l’esito di un atto investigativo, come la ricognizione fotografica, essere considerato automaticamente cristallizzato dalla scelta del rito.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ribaltato il giudizio assolutorio per l’imputato, condannandolo per i reati di riciclaggio e incendio di un’autovettura di provenienza furtiva, in concorso con altri soggetti. La condanna si fondava su una diversa valutazione delle dichiarazioni rese da due collaboratori di giustizia, ritenute decisive, senza che ne fosse stata disposta la rinnovazione istruttoria in appello. Avverso tale decisione l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. per la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il motivo di ricorso, richiamando il principio sancito dalle Sezioni Unite n. 27620 del 2016, Dasgupta. Ha precisato che la regola della rinnovazione istruttoria, in caso di riforma in appello di una sentenza assolutoria fondata su una diversa valutazione della prova dichiarativa decisiva, opera anche quando la sentenza di primo grado sia stata emessa all’esito del giudizio abbreviato. L’obbligo di rinnovazione, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., è finalizzato a garantire il diritto dell’imputato a esaminare i testimoni a carico, come richiesto dall’art. 6, par. 3, lett. d), della CEDU.
La Corte ha inoltre distinto l’ipotesi della riforma in senso assolutorio di una condanna, per la quale è sufficiente una motivazione rafforzata, da quella della riforma in senso peggiorativo di un’assoluzione, per la quale è necessaria la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. Nel caso di specie, il contrasto tra le dichiarazioni dei collaboratori, che avevano fornito versioni differenti e in parte contraddittorie sulla partecipazione dell’imputato all’azione incendiaria, rendeva indispensabile un nuovo esame delle fonti dichiarative per verificare la fondatezza dell’accusa. La mancata rinnovazione ha pertanto reso la sentenza impugnata affetta da vizio di motivazione.
In riferimento alle doglianze di altro ricorrente, il Collegio ha scrutinato la questione dell’utilizzo delle dichiarazioni del coimputato, ribadendo che il giudice è chiamato a verificarne la credibilità soggettiva, l’attendibilità intrinseca e la sussistenza di riscontri esterni individualizzanti. Ha rilevato che, nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata aveva omesso di confrontarsi con la necessità di tali riscontri, con conseguente annullamento con rinvio anche su tale punto.
Infine, la Corte si è pronunciata sull’obbligo di motivazione per l’irrogazione della pena accessoria del ritiro della patente, evidenziando la necessità di una specifica motivazione che dimostri la sussistenza di un pericolo di recidiva legato alla circolazione stradale, non potendosi desumere automaticamente dalla natura del reato commesso.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.