Amministratore di fatto e rilettura probatoria preclusa in cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 20768 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ruolo di amministratore di fatto non richiede l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo di gestione. È sufficiente una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche in specifici settori, purché tale da fornire indici sintomatici dell’organico inserimento del soggetto nell’assetto societario. Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che tende a una rilettura dei dati probatori in termini favorevoli al ricorrente o a una ricostruzione alternativa dei fatti, estranea al sindacato della Corte. La mancata assunzione in appello di prove richieste dalla parte, dopo giudizio abbreviato non condizionato, è censurabile solo se si dimostrano lacune o manifeste illogicità su punti di decisiva rilevanza.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, in concorso con altri e nella qualità di amministratore di fatto, dei reati di bancarotta fraudolenta, documentale e patrimoniale, e di bancarotta semplice, in relazione a due società dichiarate fallite nel marzo 2016. Il giudizio abbreviato si è concluso in primo grado con pronuncia di condanna, confermata dalla Corte di Appello di Firenze.
Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi: vizio della motivazione sull’attribuzione del ruolo di amministratore di fatto; diniego della rinnovazione dell’istruttoria mediante consulenza informatica; vizio di motivazione su ulteriori capi di imputazione; mancata concessione delle attenuanti generiche ed eccessività della pena; carenza di motivazione sulla misura delle pene accessorie.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta i primi tre motivi sotto il profilo dell’inammissibilità. Sul ruolo di amministratore di fatto, le conformi sentenze di merito hanno radicato l’attribuzione su molteplici elementi concordanti, tra cui le dichiarazioni rese dall’amministratore di diritto sin dall’istanza di fallimento, l’accertata interlocuzione con la curatela, il rinvenimento presso il domicilio del ricorrente di un server contenente la documentazione sociale, le dichiarazioni di fornitori e dipendenti e quelle della coimputata.
Da tali elementi la Corte di merito ha tratto la prova della riconducibilità della società al ricorrente, nei termini delineati dal diritto vivente. Il Collegio richiama il principio secondo cui basta una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, non episodica, anche in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell’organico inserimento del soggetto nell’assetto societario.
Il motivo che censura il diniego della rinnovazione istruttoria è parimenti inammissibile. La Corte ricorda che la mancata assunzione in appello di prove richieste dalla parte, dopo giudizio abbreviato non condizionato, è censurabile solo ove si dimostri l’esistenza di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del provvedimento, su punti di decisiva rilevanza. Nel caso concreto la finalità della perizia richiesta è apparsa esplorativa e ipotetica, priva di carattere decisivo sul punto della giustificazione dell’omessa consegna delle scritture contabili al curatore.
Il terzo motivo è rivolto a una ricostruzione alternativa dei fatti, estranea al sindacato di legittimità: il ricorrente trascura la ratio decidendi che ha ravvisato una regia unitaria nella gestione delle società, a prescindere dalla formale investitura. Il Collegio richiama il principio per cui sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di valutazione.
Il quarto e il quinto motivo sono manifestamente infondati. Sul diniego delle attenuanti generiche, la Corte osserva che è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi, restando superati gli altri. In tema di pene accessorie per i reati fallimentari, solo ove la durata sia fissata in misura superiore alla media edittale è necessaria una specifica motivazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.