Continuazione in executivis e accertamento dell’unicità del disegno criminoso (Cass. pen. Sez. 7 n. 9413 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del vincolo della continuazione, anche in sede di esecuzione, richiede una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Non è sufficiente valorizzare la presenza di alcuni di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di una determinazione estemporanea, dovendosi accertare che, al momento della commissione del primo reato, quelli successivi fossero già stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. La mancanza di elementi certi che dimostrino l’unitaria programmazione dei delitti, anche di quelli omogenei, e che permettano di escludere che essi siano stati espressione di uno stile di vita e di una particolare inclinazione a delinquere, legittima l’esclusione della continuazione.
Il Fatto
Il condannato, per mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione, aveva respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con sei distinte sentenze di condanna, relative a reati eterogenei commessi tra il 2016 e il 2024. Il giudice dell’esecuzione aveva escluso la sussistenza dei necessari indicatori, rilevando la notevole eterogeneità dei reati, la distanza temporale tra il primo reato e quelli successivi, nonché tra i reati omogenei di evasione, e la natura occasionale delle violazioni della misura di prevenzione, ritenute espressione dell’inclinazione a delinquere del condannato.
Con il ricorso, la difesa ha dedotto la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, per avere il giudice omesso di considerare gli indici dimostrativi dell’unicità del disegno criminoso, quali l’omogeneità di molti titoli di reato, il medesimo bene offeso e la vicinanza dei luoghi di commissione, che avrebbero imposto il riconoscimento della continuazione quanto meno tra gruppi di reati.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente inquadrato la questione, richiamando il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite n. 28659 del 2017, secondo cui il riconoscimento della continuazione, anche in sede di esecuzione, necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali.
La Suprema Corte ha evidenziato, infatti, che la mera presenza di taluni indici rivelatori, come l’omogeneità di alcune violazioni o la contiguità spazio-temporale, non è di per sé sufficiente laddove i successivi reati risultino comunque frutto di una determinazione estemporanea e non programmata. Tale valutazione deve essere condotta con particolare rigore, dovendosi escludere la continuazione quando i delitti appaiano espressione di uno stile di vita o di una particolare inclinazione a delinquere del soggetto.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha ritenuto la motivazione dell’ordinanza impugnata logica e conforme ai principi giurisprudenziali. Ha osservato, in particolare, che il giudice dell’esecuzione aveva correttamente escluso la continuazione in ragione delle forti diversità tra i reati, della distanza temporale tra alcuni di essi e della particolare natura dei reati di evasione e di violazione della misura di prevenzione, solitamente dettati da motivazioni occasionali ed estemporanee. La mancanza di elementi certi circa l’unitaria programmazione dei delitti ha quindi legittimato il rigetto dell’istanza.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, non essendo emersi elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto senza colpa.
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Nota della Redazione
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