Azione personale di restituzione e irrilevanza dell’occupazione da parte di terzi (Cass. civ. Sez. 3 n. 19548 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’azione personale di restituzione fondata sul venir meno del titolo originario di consegna, il legittimato passivo è esclusivamente colui che ha ricevuto il bene in forza di quel titolo e non ha provveduto alla sua formale riconsegna all’ente proprietario. La circostanza che il detentore abbia successivamente immesso terzi nel godimento del bene non lo libera dall’obbligazione di riconsegna, né determina il venir meno dell’interesse ad agire del proprietario nei suoi confronti. L’atto amministrativo che autorizzi il terzo all’uso di diritti produttivi inerenti al fondo, in pendenza di lite, è privo di valenza ricognitiva del possesso e di efficacia liberatoria per l’originario detentore, non potendo configurare una sopravvenuta cessazione della materia del contendere in mancanza di una concorde volontà delle parti.
Il Fatto
La Regione aveva convenuto in giudizio la Curatela del fallimento di una società cooperativa per ottenere la restituzione di un fondo agricolo e il risarcimento dei danni per l’occupazione illegittima. La società, poi fallita, era stata originariamente immessa nel possesso del bene in forza di una convenzione successivamente annullata, e aveva a sua volta consentito l’ingresso nel fondo a un terzo soggetto.
Il Tribunale, in composizione di Sezione Specializzata Agraria, aveva accolto la domanda della Regione, condannando la Curatela alla restituzione e al risarcimento, pur riconoscendo in suo favore l’indennità per le migliorie. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione, qualificando l’azione come personale di restituzione e rigettando le eccezioni della Curatela, che invocava la sopravvenuta carenza di interesse ad agire per l’occupazione del fondo da parte del terzo. Avverso tale sentenza la Curatela ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha in primo luogo disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, rilevando come, essendo il giudizio stato instaurato prima dell’entrata in vigore della legge n. 69/2009, il termine c.d. “lungo” per impugnare restasse quello di un anno dalla pubblicazione della sentenza, non notificata, termine ampiamente rispettato.
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione degli artt. 100, 112, 115 e 116 c.p.c. per non aver la corte territoriale valutato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire della Regione. Il ragionamento della Curatela, secondo gli ermellini, confonde la detenzione materiale del bene con la titolarità del rapporto obbligatorio di restituzione. La domanda della Regione, correttamente qualificata come personale di restituzione, individua il legittimato passivo in colui che ha ricevuto il bene in forza del titolo venuto meno e non ha provveduto alla formale riconsegna. L’aver immesso un terzo nel godimento del fondo non estingue l’obbligazione di restituzione gravante sull’originario detentore.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, in quanto la censura di omesso esame di un fatto decisivo si risolveva in un tentativo di rivalutazione di elementi istruttori già esaminati dal giudice di merito. L’atto di autorizzazione del 2010, che consentiva al terzo l’uso dei diritti di reimpianto, non era stato ignorato dalla corte d’appello, che lo aveva correttamente interpretato come atto amministrativo privo di effetti liberatori per la Curatela, non potendo la cessazione della materia del contendere derivare da un atto unilaterale in mancanza di una concorde volontà delle parti di chiudere il contrasto.
Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in favore di entrambe le parti resistenti e declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 4315 del 2020.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 100 c.p.c. – Interesse ad agire
- Art. 112 c.p.c. – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove