L’errore di percezione revocatorio non copre l’errore di valutazione sulla procura (Cass. civ. Sez. 3 n. 10005 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., l’errore revocatorio deve consistere in una erronea percezione del fatto, non in un errore di valutazione. Non integra il vizio revocatorio la censura che, per dimostrare l’asserita erronea percezione di un segno grafico, invochi elementi esterni ad esso — come il confronto con altri dati numerici o l’indicazione del provvedimento impugnato —, poiché in tal modo si prospetta un errore di valutazione, insinducibile in sede di revocazione. La questione del difetto di validità della procura speciale per il ricorso per cassazione è questione di mero diritto, rilevabile d’ufficio senza bisogno di sollecitare il contraddittorio delle parti; a tale rilievo non si applica il disposto dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.. La sanatoria ex art. 182 cod. proc. civ. non è applicabile alla procura speciale per il giudizio di cassazione, la cui validità postula il conferimento successivo alla pubblicazione del provvedimento impugnato e antecedente o contemporaneo alla sottoscrizione del ricorso.
Il Fatto
La società e un soggetto, quale erede, ricorrevano per cassazione avverso una sentenza della Corte d’appello che aveva confermato l’inammissibilità dell’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e dichiarato improcedibili le domande riconvenzionali. Con ordinanza, la Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di valida procura speciale, rilevando l’incertezza sulla data del suo rilascio, tale da non consentire di stabilire se la procura fosse stata conferita prima della pubblicazione della sentenza impugnata ovvero successivamente alla redazione del ricorso. Avverso tale ordinanza gli originari ricorrenti proponevano ricorso per revocazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ..
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che l’ordinanza impugnata aveva enunciato due distinte e autonome rationes decidendi, ciascuna delle quali è stata oggetto di specifica impugnazione. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciavano un vizio revocatorio di percezione, assumendo che la Corte non avesse confrontato il numero del mese con gli altri numeri presenti nella data e non si fosse avveduta che nella procura era indicata la sentenza impugnata.
Il motivo è dichiarato inammissibile: la censura non denuncia un errore di percezione di un fatto, ma un errore di valutazione. I ricorrenti, infatti, non sostengono che il segno numerico dovesse leggersi in un modo piuttosto che in un altro sulla base della sola lettura del numero, ma che dovesse interpretarsi sulla base di altri elementi, quali il confronto con altri dati grafici e l’indicazione del provvedimento impugnato. Tale prospettazione rivela che l’ordinanza avrebbe commesso un errore di valutazione, non un errore di percezione, con la conseguenza che il motivo non rientra nel paradigma dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ..
Il secondo e il terzo motivo, che censurano la motivazione alternativa e la mancata considerazione della natura digitale del ricorso, sono parimenti dichiarati inammissibili, in quanto denunciano un preteso errore di diritto e non un errore di fatto. Il quarto motivo, con cui si deduce la violazione del contraddittorio per il rilievo d’ufficio del difetto di procura, è inammissibile, poiché il rilievo di una causa di inammissibilità del ricorso costituisce questione di mero diritto che non richiede la sollecitazione del contraddittorio; inoltre, la sanatoria ex art. 182 cod. proc. civ. non è applicabile alla procura speciale, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 37434 del 2022.
Il quinto motivo, infine, è inammissibile perché denuncia una quaestio iuris, richiamando un sopravvenuto principio delle Sezioni Unite n. 2075 del 2024, e resterebbe comunque assorbito ed irrilevante. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese in solido.
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Nota della Redazione
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