Accertamento dell’insolvenza bancaria e contraddittorio verso i soli rappresentanti legali generali (Cass. civ. Sez. 1 n. 24835 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione coatta amministrativa della banca, l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza, ex art. 82, comma 2, d.lgs. n. 385/1993 (TUB), esige che il contraddittorio si instauri nei confronti di coloro che rivestono la qualifica di cessati rappresentanti legali della banca, ossia dei soggetti che, alla data di riferimento per la valutazione dell’insolvenza, erano muniti del potere di rappresentanza generale dell’ente. La nozione di rappresentanza legale rilevante è quella risultante dallo statuto o dalle delibere di nomina: qualora la rappresentanza generale sia attribuita al solo presidente del consiglio di amministrazione, l’omessa notifica degli atti all’amministratore delegato, cui siano stati conferiti poteri limitati alla gestione di specifici atti, non determina alcuna nullità del procedimento. L’amministratore delegato con poteri gestori circoscritti non è, infatti, legittimato a interloquire sulla dichiarazione di insolvenza.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Milano rigettava il reclamo proposto dal presidente del consiglio di amministrazione di una banca in liquidazione coatta amministrativa, avverso la sentenza del Tribunale che ne aveva dichiarato l’insolvenza ai sensi dell’art. 82 d.lgs. n. 385/1993 (TUB), su istanza del commissario liquidatore. La Corte territoriale riteneva correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti del solo legale rappresentante in carica, identificato, per disposizione statutaria, nel presidente del consiglio di amministrazione.
Lo stato di insolvenza, individuato secondo i parametri di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) CCII, emergeva dalle risultanze dello stato passivo e dalle rettifiche operate dal commissario, espressive di una grave e irreversibile situazione di squilibrio patrimoniale. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo la nullità del procedimento per l’omessa notifica all’amministratore delegato, quale cessato legale rappresentante, e la violazione della nozione di insolvenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del primo motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., ha confermato l’orientamento consolidato secondo cui l’accertamento dello stato di insolvenza presuppone che il contraddittorio si instauri esclusivamente nei confronti dell’organo che aveva la rappresentanza legale dell’ente alla data cui far risalire l’insolvenza.
Il riferimento normativo ai “cessati rappresentanti legali” deve essere interpretato alla luce dell’art. 2384 c.c., in base al quale il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale. Ne consegue che la legittimazione a interloquire nel procedimento spetta solo al soggetto formalmente investito del potere di rappresentanza generale dell’impresa, quale risulta dalle previsioni statutarie.
Nella specie, la Corte ha accertato che, per espressa disposizione statutaria, la rappresentanza legale della banca era attribuita al presidente del consiglio di amministrazione, unico organo munito del potere di interloquire sulla richiesta di declaratoria di insolvenza. L’amministratore delegato, il cui potere di rappresentanza era limitato al compimento degli atti di gestione delegati, non poteva essere qualificato come “cessato rappresentante legale” ai fini dell’art. 82, comma 2, TUB.
Il secondo motivo è stato inoltre dichiarato inammissibile per difetto di confronto con il decisum: la Corte territoriale, lungi dall’avere identificato l’insolvenza con il mero deficit patrimoniale, ne aveva correttamente individuato la nozione nell’impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni, desunta dal venir meno delle condizioni di liquidità e credito.
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Nota della Redazione
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