Caducazione del titolo esecutivo e carenza di interesse nel giudizio di ottemperanza (Cass. civ. Sez. V n. 21619 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta caducazione della sentenza posta a base del giudizio di ottemperanza determina il venir meno del presupposto dell’azione, poiché l’attuazione del titolo non è più praticabile. In tal caso la parte che aveva richiesto l’esecuzione perde l’interesse a coltivare il giudizio, non residuando alcuna utilità concreta dall’accertamento della legittimità dell’operato del commissario ad acta. Ne consegue la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, restando assorbita ogni altra censura. Il principio opera quando, nello sviluppo del medesimo processo in cui si è formato il titolo originario, intervenga una pronuncia che lo riformi, privando l’ottemperanza del suo oggetto.
Il Fatto
Il contribuente proponeva ricorso avverso un fermo amministrativo innanzi alla Commissione tributaria provinciale. Con la sentenza n. 20309/46/14, depositata il 16 ottobre 2014, il giudice accoglieva il ricorso, dichiarava la prescrizione della pretesa impositiva e condannava la concessionaria al pagamento delle spese di lite.
Il contribuente agiva poi in ottemperanza. La Commissione tributaria provinciale, con la sentenza impugnata, accoglieva la domanda, nominando un commissario ad acta per la cancellazione del fermo e delle relative cartelle e per il rimborso delle spese. La concessionaria proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Nel primo motivo la ricorrente lamentava la violazione dell’art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 324, primo comma, cod. proc. civ., sostenendo che il giudice dell’ottemperanza si fosse sostituito a quello del gravame, unico competente a verificare la tempestività dell’appello. Nel secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità del ricorso in relazione al termine previsto dall’art. 70 d.lgs. n. 546/1992.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Rileva che la sentenza oggetto di ottemperanza era stata appellata e decisa dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con la sentenza n. 1304/2016, che aveva accolto il gravame della concessionaria.
Richiamando un proprio precedente, questa Corte afferma che «la caducazione della sentenza messa in esecuzione fa venir meno il presupposto dello stesso giudizio di ottemperanza». Il principio opera quando, nello sviluppo del medesimo processo, intervenga un titolo che modifichi l’entità del credito, sempre che tale modifica sia portata a conoscenza del giudice dell’esecuzione (v. Cass., Sez. 3, n. 6072 del 18/04/2012; Cass., Sez. T, 21 marzo 2024, n. 7686).
Nel caso di specie la sentenza regionale ha riformato la pronuncia posta a base del giudizio, caducando il titolo. La concessionaria non ha quindi più interesse a coltivare un giudizio di opposizione all’ottemperanza di una sentenza la cui attuazione non è più praticabile.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Nessuna pronuncia sulle spese, non avendo il contribuente svolto difese. Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione della successione ex lege dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione nella posizione di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., nonché dell’art. 22 d.l. 30 marzo 2023, n. 34, che ha modificato l’art. 12, comma 5, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, aggiungendo l’Agenzia delle entrate-Riscossione alle agenzie fiscali ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Nota della Redazione
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