Concorso esterno e presunzione cautelare inammissibile la censura sul merito degli indizi (Cass. pen. Sez. V n. 2142 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di intercettazioni telefoniche, la mancata allegazione dei decreti autorizzativi da parte del pubblico ministero a corredo della richiesta cautelare, e la loro successiva trasmissione al Tribunale del riesame solo nel giorno dell’udienza, non determina l’inefficacia della misura ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen., né l’inutilizzabilità delle captazioni. Quest’ultima consegue soltanto all’adozione dei decreti fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione degli artt. 267 e 268 cod. proc. pen., con obbligo del Tribunale di acquisire i provvedimenti a garanzia del diritto di difesa. La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera anche nel caso di contestazione della fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso. In sede di legittimità il controllo resta circoscritto alla congruità e alla logicità della motivazione, senza revisione degli elementi fattuali né degli indizi.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con ordinanza del 30 maggio 2024, applicava a un imprenditore la custodia cautelare in carcere per il reato di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso. Secondo l’impostazione accusatoria, l’indagato, quale legale rappresentante di una società operante nel settore ortofrutticolo, aveva messo la propria attività imprenditoriale a disposizione di un sodalizio mafioso attivo nel territorio di Vittoria, avvalendosi della mediazione di un intermediario per la commercializzazione dei prodotti e remunerando il gruppo con somme di denaro.

Investito del riesame, il Tribunale di Catania, con provvedimento del 4 luglio 2024, in parziale riforma sostituiva la custodia carceraria con gli arresti domiciliari. Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi: la mancata tempestiva trasmissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni; la sussistenza del sodalizio; la configurabilità del concorso esterno; il regime delle esigenze cautelari e della presunzione applicabile.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile, affrontando in sequenza i quattro motivi. Quanto al primo, richiama il principio per cui la mancata allegazione dei decreti autorizzativi alla richiesta cautelare e la loro tardiva trasmissione al Tribunale del riesame non producono né l’inefficacia della misura né l’inutilizzabilità delle captazioni, salvo che i decreti siano stati adottati fuori dei casi consentiti o in violazione degli artt. 267 e 268 cod. proc. pen. Nel caso concreto — osserva la Corte — i decreti erano già in atti, sia pure trasmessi il giorno stesso dell’udienza, sicché il Tribunale ne aveva la disponibilità e alcun provvedimento di acquisizione doveva emettere; nessuna specifica illegittimità risulta peraltro dedotta.

Il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente perché interamente versati in fatto, sono inammissibili. Le censure, pur formalmente ricondotte al vizio di motivazione e alla violazione di legge ex art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione né travisamenti di prova, ma mirano a ottenere un sindacato sul merito delle valutazioni del Tribunale. La Corte ribadisce che il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende la revisione degli elementi fattuali né lo spessore degli indizi, essendo circoscritto alla congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.

Nel merito della motivazione, il Tribunale ha ricostruito il ruolo di concorrente esterno attraverso una lettura analitica delle conversazioni intercettate, individuando reciproci vantaggi tra l’impresa dell’indagato e il sodalizio, e ricostruendo il legame con il gruppo attraverso la mediazione dell’intermediario nelle vendite. La Corte reputa la lettura difensiva incompatibile con quella rigorosamente motivata del giudice del riesame, ricordando che non è richiesta l’analisi di ogni deduzione, essendo sufficiente che le argomentazioni logicamente incompatibili con la decisione si considerino implicitamente disattese. La discordanza sulla data del sequestro è ritenuta scarsamente rilevante, risultando in ogni caso l’interruzione dei rapporti poco dopo l’apposizione del vincolo.

Il quarto motivo è parimenti inammissibile. La questione sulla non applicabilità della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. al concorso esterno è manifestamente infondata, per il costante orientamento della Corte secondo cui la presunzione opera anche in tale ipotesi. Quanto al tempo silente, il Tribunale non ha affermato un principio generale, ma ha ritenuto, nel caso concreto, che il periodo trascorso attenuasse le esigenze senza superarle del tutto, giustificando così gli arresti domiciliari. Infondata anche la censura sull’adeguatezza della misura, avendo il giudice del riesame ponderato specificamente il profilo. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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