Ammonimento per stalking tra ex conviventi senza avviso di avvio del procedimento (TAR Lombardia n. 842 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento orale adottato dal Questore ai sensi dell’art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con legge n. 38/2009, costituisce misura di prevenzione, equiparabile all’avviso orale di cui all’art. 3 d.lgs. n. 159/2011, adottabile prima della querela per il delitto di atti persecutori ex art. 612-bis cod. pen. e deputata a svolgere funzione di prevenzione e dissuasione. Il Questore, nell’esercizio della propria discrezionalità, può valutare se e quando emanare il provvedimento e se procedere senza indugio, omettendo l’avviso di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, purché le esigenze di celerità siano specificamente indicate e ragionevoli. La presenza di querele reciproche tra ex conviventi non rende illegittimo l’ammonimento nei confronti di uno solo di essi, potendo semmai giustificare l’adozione del provvedimento verso entrambi, se i fatti sono provati e idonei a ingenerare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto di ammonimento emesso dal Questore di Pavia nel dicembre 2021, notificatogli il giorno successivo, per comportamenti vessatori e persecutori nei confronti della ex convivente. Il provvedimento si fondava anche su una condanna definitiva riportata dal destinatario per il reato ex art. 572 cod. pen., aggravato nei confronti della ex compagna.

Davanti al TAR Lombardia il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 per l’assenza della comunicazione di avvio del procedimento e l’insufficienza della motivazione sulle esigenze di celerità, nonché la violazione dell’art. 8 d.l. n. 11/2009 per non aver il Questore sentito le persone informate sui fatti. Con un secondo motivo ha lamentato il difetto di istruttoria e l’illegittimità del provvedimento in presenza di querele reciproche, richiamando il percorso di riavvicinamento ai figli e la revoca, da parte del Tribunale dei Minori, delle limitazioni alla responsabilità genitoriale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, il TAR qualifica l’ammonimento come misura di prevenzione equiparabile all’avviso orale, adottabile prima che intervenga la querela per stalking e volta a svolgere una funzione avanzata di prevenzione e dissuasione. La relativa adozione determina, peraltro, la procedibilità d’ufficio del delitto.

In tale cornice il Questore, nell’ambito dei propri poteri discrezionali, può decidere se e quando emanare il provvedimento: può notiziare il possibile destinatario mediante l’avviso di avvio del procedimento oppure procedere senza indugio. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 4241 del 2013, che riconosce all’amministrazione la titolarità di tale scelta.

Nel caso concreto le esigenze di celerità risultano specificamente indicate e ragionevoli. La condanna definitiva ex art. 572 cod. pen. è considerata dal TAR elemento da solo sufficiente a giustificare l’adozione di una misura cautelare tempestiva, a fronte del rischio di aggravamento della situazione descritta. A ciò si aggiunge che il ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare un miglioramento dei rapporti tra le parti, essendosi limitato a un generico riferimento alla ripresa dei rapporti con i figli. L’omissione dell’avviso resta pertanto giustificata.

Sul secondo motivo, il TAR osserva che la presenza di querele reciproche non rende illegittimo l’ammonimento nei confronti di uno solo degli ex conviventi. Essa può semmai fondare la valutazione circa l’opportunità di emanare il decreto verso entrambi, se i fatti sono provati e ritenuti idonei a ingenerare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura.

I fatti indicati nel provvedimento non sono stati contestati e legittimano di per sé l’adozione della misura: si tratta di comportamenti persecutori o gravemente minacciosi che, nel contesto delle relazioni affettive, sono idonei a recare un vulnus alla libera determinazione delle scelte nella vita di relazione e, su un piano potenziale, all’integrità della persona. Il percorso di riavvicinamento del padre ai figli non costituisce causa escludente, non desumendosene alcun effettivo riavvicinamento tra i conviventi. Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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