CCT facoltativo in fase esecutiva: giurisdizione del giudice ordinario (Cons. Stato n. 4595 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La costituzione di un Collegio consultivo tecnico facoltativo, concordata tra ente concedente e concessionario nella fase di esecuzione del rapporto concessorio, costituisce espressione di autonomia negoziale paritetica e non di esercizio di potere autoritativo. Le controversie relative all’accordo costitutivo e alle determinazioni del collegio, qualificate come lodo contrattuale ai sensi dell’art. 808-ter cod. proc. civ., appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Non integra accordo procedimentale ex art. 11 della legge n. 241/1990 la convenzione che dia vita a un rapporto fiduciario tra le parti, riconducibile al mandato. La competenza a valutare l’eventuale non compromettibilità della controversia segue la giurisdizione e spetta, dunque, al giudice ordinario.

Il Fatto

La società concessionaria della progettazione, costruzione e gestione di una superstrada a pedaggio, affidata mediante finanza di progetto dalla Regione, ha impugnato davanti al TAR Veneto l’accordo del 22 maggio 2024 istitutivo del Collegio consultivo tecnico, la delibera di Giunta che ne autorizzava la costituzione, il decreto dirigenziale di approvazione dello schema e gli atti connessi, comprese le determinazioni e i verbali del collegio.

Il giudice di prime cure, con la sentenza n. 1999 del 2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La concessionaria ha appellato, deducendo l’errores in procedendo e in iudicando e sostenendo che l’accordo fosse frutto della compressione della propria autonomia negoziale a opera del potere autoritativo regionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la disciplina del Collegio consultivo tecnico, dal codice dei contratti del 2016 fino al d.lgs. n. 36/2023 e al correttivo d.lgs. n. 209/2024. Rileva che l’art. 215, comma 1, configura il collegio quale rimedio stragiudiziale generale, mentre l’art. 218 ne prevede la costituzione facoltativa, con tre componenti, su iniziativa del RUP. Nel caso concreto il collegio, composto da cinque membri, è stato istituito in via facoltativa durante la piena esecuzione della concessione.

La Corte esamina il petitum immediato, consistente nella richiesta di invalidità o inefficacia dell’accordo e degli atti connessi. L’appellante sostiene che l’avviso pubblico regionale e i pareri favorevoli al ricorso al collegio abbiano compromesso la propria libertà negoziale. La censura è respinta: dagli atti emerge che l’amministrazione ha acquisito il preliminare assenso del concessionario, che ha condiviso la proposta di attivazione dell’istituto e trasmesso il testo revisionato del verbale di costituzione.

Richiamando un proprio precedente (Cons. Stato, V, n. 4650 del 2022), la Sezione conferma che la costituzione facoltativa del collegio a valle dell’aggiudicazione, dunque in sede esecutiva, integra una controversia relativa alla corretta esecuzione del rapporto, devoluta al giudice ordinario. Diversa è l’ipotesi dell’art. 218, in cui la costituzione avviene nella fase pubblicistica anteriore all’aggiudicazione e resta attratta alla giurisdizione amministrativa.

Il Collegio condivide le statuizioni di primo grado sulla natura dell’accordo: non si tratta di accordo ex art. 11 della legge n. 241/1990, ma di convenzione negoziale paritetica con valore di lodo contrattuale per espressa previsione delle parti. L’amministrazione non esercita un potere autoritativo, bensì un potere privatistico, soggetto al sindacato del giudice ordinario. Il rapporto instaurato con i componenti del collegio ha natura fiduciaria e si riconduce al mandato.

Neppure rileva che la legge attribuisca solo al RUP la facoltà di avviare la procedura, poiché l’iniziativa privata non necessita di apposita previsione normativa. Le determinazioni del collegio ricadono nella disciplina dell’art. 808-ter cod. proc. civ., trattandosi di lodo irrituale. Quanto al rapporto tra art. 112 cod. proc. amm. e disciplina del collegio, il giudice di prime cure non ha omesso alcuna pronuncia: la competenza segue la giurisdizione e spetta al giudice ordinario. L’appello è pertanto respinto, con conferma dell’inammissibilità e compensazione delle spese per la novità e complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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