Spese di lite ridotte per serialità: necessaria la motivazione (Cons. Stato n. 4600 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo dispone di ampia discrezionalità nella statuizione sulle spese, ma quando condanna la parte soccombente è tenuto a liquidarle secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornati dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147. L’abrogazione delle tariffe professionali ad opera dell’art. 9, comma 1, legge n. 27 del 2012 ha eliminato il vincolo legale dei minimi inderogabili, ma non consente liquidazioni simboliche: resta fermo il limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che vieta compensi non consoni al decoro della professione. Lo scostamento apprezzabile e rilevante dai limiti tabellari impone al giudice di indicare i criteri seguiti. La liquidazione immotivata in misura manifestamente inferiore ai parametri lede il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. e all’art. 47 Cdfue. Il carattere seriale del contenzioso non giustifica la riduzione, ma anzi aggrava la responsabilità dell’amministrazione che persista in un contegno riconosciuto illegittimo.
Il Fatto
La parte appellante aveva proposto ricorso davanti al TAR Liguria per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice civile. Quel provvedimento aveva ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito l’attribuzione della carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015. Il TAR ha accolto il ricorso, ma ha liquidato le spese in euro 500,00 oltre accessori, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La parte appellante ha impugnato la sentenza nella sola parte relativa alla statuizione sulle spese, ritenendo l’importo inferiore ai parametri tariffari minimi della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al d.m. n. 55 del 2014. Il Ministero si è costituito solo formalmente e la causa è stata decisa sugli scritti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dai propri precedenti su casi analoghi, ai quali espressamente rinvia, e richiama i principi più volte affermati: il TAR ha ampi poteri discrezionali in materia di spese e può riconoscere sul piano equitativo i giusti motivi di compensazione, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.
Quando però il giudice dispone la condanna al pagamento, deve regolare le spese avendo riguardo ai parametri generali degli artt. 4 e 5 d.m. n. 55 del 2014. Rilevano le caratteristiche, l’urgenza e il pregio dell’attività prestata, l’importanza, la natura e il valore dell’affare, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle questioni, gli eventuali contrasti giurisprudenziali. I valori medi tabellari possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 9, comma 1, legge n. 27 del 2012 ha abrogato le tariffe; l’art. 13 legge n. 247 del 2012 prevede il compenso pattuito per iscritto e, in difetto, la liquidazione giudiziale secondo i parametri ministeriali. Non sussiste più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari già posto dall’art. 24 legge n. 794 del 1942. I parametri restano però il riferimento, salvo motivato scostamento: se la divergenza dai limiti di oscillazione è apprezzabile e rilevante, il giudice deve indicare i criteri seguiti, con l’unico limite di legge dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude somme simboliche.
Le previsioni dei decreti ministeriali vanno lette in senso conforme alle superiori disposizioni primarie ispirate ai principi di libertà e concorrenza degli artt. 2, 3 e 41 Cost.: un atto amministrativo di secondo grado non può vincolare il giudice oltre le previgenti previsioni di legge. Ne deriva che una liquidazione immotivata e manifestamente diversa dalle ordinarie previsioni tariffarie non integra di per sé violazione di legge.
Il punto decisivo è però la mancanza di congrua motivazione. Il TAR si è limitato a richiamare il criterio di soccombenza e a ridurre l’importo in ragione del carattere seriale della controversia. Una liquidazione manifestamente inferiore a quanto necessario a garantire il concreto ristoro delle spese di giustizia intacca l’effettività della tutela giurisdizionale, tanto più quando l’amministrazione statale abbia insistito nel negare ragioni già riconosciute in giudizio, in violazione del principio di leale collaborazione di cui alla legge n. 241 del 1990. La serialità, osserva il Collegio, non giustifica la compensazione, ma aggrava la responsabilità dell’amministrazione. L’appello è quindi accolto in parte e le spese del primo grado sono rideterminate in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari; le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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