Quietanza liberatoria nella cessione del quinto valida solo se consapevole degli importi (ABF Collegio di Bologna n. 15 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La quietanza liberatoria sottoscritta dal cliente dopo l’estinzione anticipata del finanziamento integra rinuncia all’esercizio di ulteriori pretese solo se resa dopo l’estinzione e se il dichiarante è pienamente consapevole degli importi rinunciati e delle relative causali. In difetto di tale consapevolezza la dichiarazione non costituisce valido ed efficace atto di rinuncia e l’eccezione di inammissibilità del ricorso non è accolta. Per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 il rimborso degli oneri non maturati segue l’originario art. 125-sexies Tub come interpretato alla luce della decisione Lexitor. Le commissioni recurring si rimborsano pro rata temporis, quelle up front secondo il criterio contrattuale adottato per gli interessi corrispettivi.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato nel 2016 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente. Proposto invano reclamo, si è rivolto all’ABF chiedendo in via principale il rimborso degli oneri non maturati per € 2.342,31 secondo il criterio pro rata temporis e, in via subordinata, l’applicazione della curva degli interessi per i soli oneri ritenuti up front. Ha chiesto inoltre la restituzione delle quote versate in eccedenza, il rimborso della commissione di estinzione, gli interessi legali dal reclamo e le spese legali.
L’intermediario ha eccepito che, dopo l’estinzione anticipata, il ricorrente aveva ricevuto € 319,54 e aveva espressamente rinunciato a ogni ulteriore azione, producendo l’atto di rinuncia sottoscritto nel 2022. Ha quindi chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha innanzitutto inquadrato la controversia nel diritto del consumatore che estingua anticipatamente il debito alla riduzione del costo totale, con l’obbligo dell’intermediario, ai sensi dell’art. 125-sexies, primo comma, Tub, di rimborsare la quota di interessi e costi riferita alla vita residua del contratto.
Sull’eccezione di rinuncia, il Collegio ha richiamato l’orientamento dei Collegi territoriali, in linea con le decisioni del Collegio di Coordinamento n. 8827/2017 e n. 4580/2025. La quietanza è idonea a integrare rinuncia solo se resa dopo l’estinzione e se il dichiarante è pienamente consapevole degli importi rinunciati e delle relative causali. Nel caso concreto l’atto non conteneva alcun riferimento agli importi né alle causali, ma solo il riepilogo di quanto già rimborsato. L’eccezione è stata pertanto respinta.
Nel merito il Collegio ha richiamato la sentenza n. 263/22 della Corte Costituzionale: per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 si applica l’originario art. 125-sexies Tub come interpretato dalla decisione C-383/18 della Corte di Giustizia (c.d. Lexitor) e dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento. Il Collegio ha escluso che il quadro sia mutato per effetto dell’art. 27 del D.L. n. 104/2023, convertito con legge n. 136/2023.
Quanto ai criteri, le commissioni recurring si rimborsano in misura proporzionale ratione temporis (decisione n. 6167/2014); per i costi up front si segue il criterio contrattuale adottato per gli interessi corrispettivi. Il Collegio ha qualificato come up front le “Commissioni di distribuzione” e come interamente recurring le commissioni a favore dell’intermediario, compresa la parte indicata come “non ripetibile” per la sua opacità. Applicando tali criteri, al netto di quanto già rimborsato, è risultato un importo di € 1.852,00.
È stata invece respinta la domanda di restituzione delle quote versate in eccedenza, per assenza di documentazione, e quella di rimborso della commissione di estinzione: la norma consente un indennizzo entro l’1 per cento e il ricorrente non ha allegato ragioni di oggettiva ingiustificazione. Riconosciuti gli interessi legali dal reclamo; escluse le spese legali, non ricorrendo i presupposti del comportamento scorretto o dilatorio dell’intermediario.
Nota della Redazione
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