Cessione del quinto e rimborso integrale oneri upfront dopo sentenza Lexitor (ABF Collegio di Napoli n. 1292 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto stipulati prima del 25 luglio 2021 la riduzione del costo totale del credito per estinzione anticipata segue l’art. 125-sexies del TUB nel testo vigente alla sottoscrizione, interpretato in conformità alla sentenza Lexitor. La sentenza C-555/21 UniCredit Bank Austria non ha segnato l’overruling di tale regola, perché riguarda il solo credito immobiliare ai consumatori, settore connotato da una ripartizione regolamentata dei costi attraverso il PIES. L’art. 6-bis del D.P.R. n. 180/1950 non sottrae la cessione del quinto al diritto dei consumatori e la declaratoria di incostituzionalità della norma intertemporale ha travolto il rinvio alla disciplina secondaria della Banca d’Italia. Gli oneri upfront, come le spese di istruttoria e la commissione all’intermediario, sono quindi rimborsabili secondo il criterio della curva di interessi.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato il 04.12.2020 un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione di quote della pensione, estinto anticipatamente il 31.03.2025. Insoddisfatto dell’interlocuzione con l’intermediario, si è rivolto all’Arbitro chiedendo l’accertamento del diritto al rimborso dei costi non dovuti a seguito dell’estinzione anticipata, quantificati in € 1.200,63, oltre interessi, spese di procedura e spese legali.

L’intermediario si è costituito eccependo il superamento della Lexitor rule a opera della pronuncia della Corte di Giustizia sul caso C-555/21 e l’inapplicabilità al caso dell’art. 6-bis del D.P.R. n. 180/1950, insistendo nel merito per il rigetto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro intertemporale. L’art. 11-octies del D.L. n. 73/2021, come convertito dalla legge n. 106/2021, rende il testo novellato dell’art. 125-sexies del TUB applicabile ai soli contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021. Per i contratti anteriori valgono le disposizioni vigenti alla data di sottoscrizione, nel rispetto del diritto dell’Unione come interpretato dalla Corte di Giustizia.

La norma intertemporale è stata poi riscritta dall’art. 27 del D.L. n. 104/2023, in esito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 22.12.2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui richiamava la normativa secondaria di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia, limitando così l’efficacia retroattiva della Lexitor. Da qui la conclusione: anche la precedente formulazione dell’art. 125-sexies TUB va letta in senso conforme alla sentenza C-383/18, come già affermato dal Collegio di Coordinamento ABF con decisione n. 26525 del 17.12.2019.

Quanto all’eccezione fondata sulla sentenza C-555/21, il Collegio rileva che i Collegi territoriali ne hanno escluso il valore di overruling. La pronuncia riguarda il credito immobiliare ai consumatori e la diversità di regime è giustificata dalla specificità di quei contratti, nei quali il PIES impone una ripartizione regolamentata dei costi che riduce il margine di manovra dell’ente creditizio. Il Collegio richiama inoltre il considerando n. 70 della direttiva n. 2023/2225, che raccomanda la riduzione anche dei costi non dipendenti dalla durata, con esclusione delle sole spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest’ultimo. Nel caso di specie la commissione all’intermediario del credito remunera un agente che opera per conto del finanziatore e non integra l’eccezione.

Respinta anche l’eccezione di specialità, il Collegio osserva che l’art. 6-bis del D.P.R. n. 180/1950 richiama espressamente le norme in materia di credito ai consumatori e, al comma 3, lettera b), impone alla Banca d’Italia di rendere trasparente la struttura delle commissioni, consentendo al cliente di distinguere le componenti di costo e gli oneri rimborsabili in caso di estinzione anticipata. L’interpretazione conforme al diritto dell’Unione priva quindi di fondamento l’eccezione.

Nel merito, le spese di istruttoria e la commissione intermediario costituiscono oneri upfront, da restituire secondo la curva di interessi. Poiché nulla era stato retrocesso e l’estinzione è avvenuta alla 48ma rata su 120, il Collegio riconosce € 770,00, di cui € 539,42 per commissione di intermediazione ed € 230,92 per spese di istruttoria. Respinta invece la domanda di spese legali, in applicazione della decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580 del 2025, per difetto dei presupposti. Il ricorso è accolto parzialmente, con interessi legali dalla data del reclamo e contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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