Errore revocatorio e decisività: inammissibile la revocazione per errore di giudizio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8412 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto previsto dall’art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato. L’errore deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche. Non può consistere in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nell’ipotesi dell’errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione entro i limiti di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.
Con specifico riferimento alla revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ex art. 391-bis c.p.c., l’errore revocatorio è configurabile solo nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto, non anche quando si censuri la pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o l’asserita erronea applicazione di norme processuali, vertendosi, in tali casi, su errori di giudizio della Corte, con conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione.
Il Fatto
Il lavoratore, destituito dalla società datrice di lavoro ai sensi dell’art. 45, all. A, del r.d. n. 148 del 1931, aveva visto accogliere in primo grado la propria domanda volta alla reintegrazione nel posto di lavoro. La Corte d’appello di Napoli, tuttavia, aveva riformato la decisione, ritenendo legittimo il licenziamento intimato per giusta causa, consistente nell’avere timbrato il cartellino segnaletico per poi dedicarsi, durante l’orario di lavoro, ad altre attività extralavorative, come accertato a seguito di controlli operati da un’agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza oggetto della presente impugnazione, aveva confermato la sentenza di appello. Avverso tale pronuncia, il lavoratore ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., articolando due motivi a fondamento dell’impugnazione, cui la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nel decidere il ricorso per revocazione, ha preliminarmente ricostruito i confini dell’istituto, richiamando i propri precedenti, tra cui Cass. n. 8615/2017 e Sezioni Unite n. 26022/2008. Ha ribadito che l’errore revocatorio consiste in un errore meramente percettivo, che non coinvolge l’attività valutativa del giudice. Esso presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio.
Con il primo motivo, il ricorrente aveva dedotto che la sentenza sarebbe stata frutto di un evidente errore di fatto in ordine alla sussistenza del fondato sospetto della commissione di un fatto illecito. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, in quanto l’errore imputato non appariva costituire l’antecedente di un preciso determinismo causale rispetto alla decisione adottata. L’inciso oggetto di censura, contenuto tra parentesi, è stato considerato privo di decisività nell’economia complessiva dell’apparato motivazionale, incentrato piuttosto sulla valenza attribuita alla natura fraudolenta della condotta, idonea ad assurgere a ipotesi penalmente rilevante. La Corte ha inoltre osservato che non risultava che l’accoglimento del primo motivo avrebbe portato alla confutazione dell’intera argomentazione, fondata non unicamente sulla relazione investigativa ma anche sulla testimonianza resa in giudizio e sul generale quadro probatorio.
Quanto al secondo motivo, con cui si denunciava l’errore di fatto in merito alla ritenuta insussistenza dell’obbligatorietà dell’attivazione del Consiglio di disciplina, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. La soluzione adottata era sorretta dall’interpretazione della disciplina degli artt. 53 e 54 r.d. n. 148 del 1931, circa la non obbligatorietà di attivazione del Consiglio qualora il lavoratore non lo abbia richiesto, ritenendosi sufficiente la garanzia apprestata dall’art. 7 della l. n. 300/1970. L’errore denunciato, secondo la prospettazione del ricorrente, si concreta nel recepimento del principio di non obbligatorietà dell’attivazione, configurando, in via di mera ipotesi, un errore di valutazione giuridica, non riconducibile al modello legale dell’errore revocatorio e, come tale, non denunciabile in tale sede.
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Nota della Redazione
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