Sequestro legittimo anche se la perquisizione è illegittima (Cass. pen. Sez. VII n. 12469 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accertata illegittimità della perquisizione non preclude il sequestro delle cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti. Il potere di sequestro, atto dovuto a norma dell’art. 253, comma 1, cod. proc. pen., non dipende dalle modalità con cui le cose sono state reperite, ma è condizionato unicamente all’acquisibilità del bene e all’insussistenza di divieti probatori espliciti. Il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del porto abusivo di arma impropria impedisce la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., non potendosi reputare tenue un fatto già ritenuto non lieve dal giudice di merito. In materia di armi, ai fini del caso di lieve entità, occorre considerare non solo le dimensioni dello strumento, ma tutte le modalità del fatto e la personalità dell’autore.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo e secondo grado alla pena di un anno di reclusione e 3.000,00 euro di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente occultata nel vano portaoggetti di uno scooter nella sua disponibilità, nonché per la contravvenzione ex art. 4 della legge n. 110 del 1975, per aver portato fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’illegittimità della perquisizione del ciclomotore, già sottoposto a fermo amministrativo e nella piena disponibilità degli operanti, con conseguente inutilizzabilità dei sequestri; il vizio di motivazione sulla riferibilità al ricorrente delle cose rinvenute; l’erronea esclusione del giustificato motivo; il mancato riconoscimento della lieve entità e della particolare tenuità del fatto; l’illegittimo aumento per la recidiva.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, mediante una alternativa rilettura del quadro probatorio già valutato dai giudici di merito. La difesa non prende in considerazione, nemmeno a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata, ripetendo doglianze già disattese in appello.

Sul primo motivo la Corte richiama il principio consolidato in tema di sequestro: l’illegittimità della perquisizione non produce rilievo preclusivo qualora siano acquisite cose costituenti corpo di reato. Il potere di sequestro, atto dovuto ex art. 253, comma 1, cod. proc. pen., non dipende dalle modalità di reperimento del bene, ma è condizionato alla sua acquisibilità e all’insussistenza di divieti probatori espliciti (ex plurimis, Sez. 2 n. 16065 del 2020; Sez. 2 n. 15784 del 2016; Sez. 2 n. 26819 del 2010). Nel caso di specie il sequestro della sostanza, del coltello e del bilancino è legittimo, trattandosi dei corpi del reato e di un bene strumentale al delitto.

In punto di responsabilità, i giudici di merito hanno dato conto della disponibilità dello scooter e del rinvenimento di denaro contante; la versione alternativa della difesa è giudicata implausibile. Quanto al porto di arma impropria, è principio costante che gli oggetti specificatamente indicati nella prima parte dell’art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975 sono equiparabili alle armi improprie e il loro porto è reato alla sola condizione che avvenga senza giustificato motivo (ex plurimis, Sez. 1 n. 45148 del 2023; Sez. 2 n. 15908 del 2022).

Il terzo motivo è inammissibile perché prospetta doglianze parzialmente nuove, non devolute in appello, e comunque aspecifiche, non allegandosi l’invocato giustificato motivo. Manifestamente infondato è il rilievo sul mancato riconoscimento della lieve entità, avendo la Corte territoriale valorizzato le dimensioni e la natura dell’arma e i plurimi precedenti penali (ex plurimis, Sez. 1 n. 26636 del 2019).

Sul quarto motivo la Corte afferma che il mancato riconoscimento della lieve entità impedisce la declaratoria di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.: non può reputarsi tenue un fatto già ritenuto non lieve dal giudice di merito (ex multis, Sez. 1 n. 13630 del 2019). Il quinto motivo è inammissibile perché nuovo. All’inammissibilità conseguono le spese processuali e il versamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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