Bancarotta documentale: prescrizione rilevata d’ufficio su ricorso ammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 34473 del 25.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la prescrizione del reato maturata dopo la sentenza impugnata deve essere rilevata anche quando i motivi proposti, pur infondati, superano il vaglio di ammissibilità, restando precluso il rilievo solo in presenza di motivi manifestamente infondati. Ai fini del riconoscimento di una causa di giustificazione, l’imputato è gravato da un mero onere di allegazione degli elementi idonei a configurarla, mentre incombe sulla pubblica accusa l’onere della prova negativa, con la conseguenza che, nel dubbio sull’esistenza dell’esimente, il giudice deve assolvere perché il fatto non costituisce reato. Nella bancarotta fraudolenta documentale, la nozione di omessa tenuta delle scritture contabili, che richiede il dolo specifico di pregiudizio ai creditori o di ingiusto profitto, va distinta dall’omessa annotazione di dati veri, caratterizzata da dolo generico.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta documentale, in riferimento a una società dichiarata fallita nel 2013.
Con due motivi deduce, rispettivamente, il vizio di motivazione in ordine all’esclusione del caso fortuito — avendo prospettato la dispersione della contabilità per un allagamento — e la violazione di legge sull’elemento soggettivo del reato. La questione approda in Cassazione per la verifica dei dedotti deficit argomentativi e, in via consequenziale, della sopravvenuta prescrizione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla verifica dei motivi per stabilire se sia consentito il rilievo della prescrizione. I motivi, pur infondati nel merito, superano il vaglio di ammissibilità: ciò apre la via al rilievo della causa estintiva, maturata — tenuto conto della sospensione determinata da rinvii ad istanza di parte, pari a giorni 188 — il 23 gennaio 2026.
Sul primo motivo, relativo all’esimente del caso fortuito, la Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo cui l’imputato ha un mero onere di allegazione, mentre sulla pubblica accusa grava la prova negativa; nel dubbio sull’esistenza dell’esimente il giudice deve pronunciare assoluzione perché il fatto non costituisce reato, ex art. 530, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35024 del 09/10/2020, Malfitano, Rv. 280304 – 01).
Nel caso in esame, la mancata soddisfazione della richiesta di indennizzo rivolta alla compagnia assicuratrice non equivale a mera rappresentazione dell’evento avverso da parte dell’imputato, tanto più che i testi hanno riferito di una perizia giurata effettivamente svolta. La motivazione impugnata, pertanto, si espone a censura laddove desume la inesistenza del fatto allegato dalla soccombenza nel giudizio civile, le cui motivazioni sono rimaste ignote.
Sul secondo motivo, concernente l’elemento soggettivo, la Corte rileva che la sentenza di merito sovrappone le diverse fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, sviluppando un percorso giustificativo promiscuo. In tema, rientra nella prima ipotesi delineata dall’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., con dolo specifico, la nozione di omessa tenuta delle scritture contabili, che comprende anche i libri materialmente esistenti ma lasciati in bianco; si differenzia invece il caso, a dolo generico, dell’omessa annotazione di dati veri, quando l’omissione riguardi specifiche operazioni (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175 – 01).
Non risulta accertato in quale delle due ipotesi si verta, né è contestata alcuna fattispecie patrimoniale che renda pertinenti i richiami alla volontà dissimulatoria. I deficit motivazionali non sono manifestamente infondati: da qui il rilievo della sopravvenuta causa estintiva e l’annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Nota della Redazione
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