Presunzioni cautelari per l’associazione mafiosa e irrilevanza del tempo trascorso (Cass. pen. Sez. I n. 1785 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere, avanzata ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. da chi è indagato o imputato per il delitto di associazione mafiosa, è preclusa quando permangano le esigenze di natura specialpreventiva. Il quadro normativo, novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, fonda per tale titolo di reato la duplice presunzione, stabilita dall’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere. La valutazione circa la sussistenza di elementi che inducano a ritenere la misura attenuata adeguata è rimessa al giudice di merito, la cui motivazione non è sindacabile in cassazione se non per manifesta illogicità o contraddittorietà.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 13 maggio 2025, ha rigettato l’appello presentato dal ricorrente, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere nell’ambito di un procedimento penale per il delitto di associazione mafiosa, avverso il provvedimento con cui il tribunale aveva respinto l’istanza di sostituzione di detta misura con quella degli arresti domiciliari.
Il giudice del riesame ha evidenziato la natura del titolo di reato, che impone la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere, sottolineando la mancata dimostrazione della rescissione dei legami con il sodalizio criminale. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per l’omessa valutazione del decorso del tempo e dell’incidenza della confisca delle entità imprenditoriali sulla consistenza del pericolo di reiterazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto vertente su censure manifestamente infondate. Il ricorrente aveva invocato l’applicazione di una misura cautelare diversa, in ragione del sopravvenuto affievolimento delle esigenze cautelari, ma tale richiesta risulta inibita dall’attuale quadro normativo. Per gli indagati e gli imputati chiamati a rispondere del reato di associazione mafiosa, l’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. stabilisce una duplice presunzione: di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere.
La Corte ha richiamato l’ordinanza n. 136 del 2017 della Corte costituzionale, che ha ribadito la compatibilità di tale previsione normativa con la Carta fondamentale. Ha quindi rilevato che, pacifica l’operatività delle presunzioni, l’applicazione di una misura diversa risulta preclusa, rendendo irrilevante il tema dell’idoneità del domicilio indicato. La valutazione circa l’eventuale affievolimento delle esigenze cautelari è rimessa al giudice di merito, la cui motivazione non risulta manifestamente illogica o contraddittoria.
Quanto alla censura relativa alla disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti, la Corte ha rilevato che la circostanza che altri imputati abbiano beneficiato di misure meno afflittive non muta i termini della questione. Da un lato, manca la dimostrazione dell’identità delle situazioni sottese alle decisioni ipoteticamente divergenti, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza; dall’altro, permane la necessità di conformare le statuizioni processuali alle vigenti previsioni codicistiche. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure
- Art. 299 c.p.p. – Revoca e sostituzione delle misure