Continuazione in executivis: onere di allegazione e gruppi di reati (Cass. pen. Sez. I n. 28244 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva, l’ampio arco temporale entro cui risultano commessi più reati non esonera il giudice dall’onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati cronologicamente prossimi, tenuto conto della similare tipologia, delle singole causali e della contiguità spaziale. Tale verifica, tuttavia, sussiste nei limiti in cui l’interessato abbia dedotto l’evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi, enucleandoli e allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale. Grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti o all’identità dei titoli di reato. Maggiori e più pregnanti sono gli elementi contrari all’unicità del disegno criminoso, maggiore è il correlativo onere di deduzione contraria in capo all’istante.
Il Fatto
Il condannato propone istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i fatti oggetto di cinque sentenze di condanna. Per i fatti di tre di esse il vincolo era già stato riconosciuto.
Il Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigetta l’istanza. Il condannato ricorre per cassazione con due motivi, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione: il giudice avrebbe dato eccessiva enfasi al dato cronologico senza valutare, anche per gruppi di reati, gli elementi rivelatori dell’unicità del disegno criminoso; la motivazione del diniego sarebbe meramente apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato e tratta congiuntamente i due motivi. Richiama anzitutto il principio secondo cui l’ampio arco temporale entro cui sono commessi più reati non esime il giudice dall’onere di verificare la continuazione con riferimento a singoli gruppi di reati cronologicamente prossimi, considerando tipologia, causali e contiguità spaziale. Il provvedimento impugnato, osserva la Corte, si è attenuto a tale insegnamento, valutando implicitamente l’amplissimo arco temporale fra i due gruppi come elemento fortemente ostativo a una progettualità criminosa unitaria.
La Corte precisa poi che l’esigenza di tale verifica sussiste nei limiti in cui l’interessato abbia dedotto il medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi, enucleandoli e allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale. Nel caso concreto il Tribunale ha valorizzato la distanza temporale fra i fatti, le differenti aree geografiche, i diversi concorrenti e la successione di detenzioni ed espulsione del condannato.
A fronte di tali elementi, il ricorrente non ha fornito alcun argomento contrario idoneo a superare la presunzione di non unitarietà della progettazione criminosa. La Corte ribadisce così che grava sul condannato che invochi la continuazione l’onere di allegare elementi specifici e concreti: non bastano la contiguità cronologica degli addebiti né l’identità dei titoli di reato, che sono indici di abitualità criminosa e non di attuazione di un progetto unitario. Quanto alla tossicodipendenza, la Corte rileva che essa è stata dedotta in modo generico e non suffragata da diagnosi, non potendo fungere da collante dei fatti. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese processuali e disposizione di oscuramento dei dati.
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Nota della Redazione
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