Danneggiamento e competenza del tribunale dopo la depenalizzazione (Cass. pen. Sez. I n. 29185 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di danneggiamento, sia nella forma semplice che in quella aggravata, è di competenza per materia del tribunale. La devoluzione al giudice di pace operata dall’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000 riguardava esclusivamente la fattispecie allora punita dall’art. 635, primo comma, cod. pen., rimasta priva di rilevanza penale per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 7 del 2016. La mancata coordinazione tra la norma sulla competenza e la riformulazione della disposizione codicistica non consente di attribuire al giudice di pace il danneggiamento oggi previsto dai commi primo e secondo dell’art. 635 cod. pen.. Irrilevante, ai fini della competenza, è il regime di procedibilità a querela, introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 150 del 2022, poiché nessun riferimento alla procedibilità è contenuto nell’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000.

Il Fatto

Il Tribunale di Gorizia, con ordinanza del 16 febbraio 2026, ha dichiarato la propria incompetenza per materia in favore del Giudice di pace di Gorizia in un procedimento per danneggiamento aggravato, contestato per ripetuti atti commessi nel gennaio 2025 ai danni di un chiosco. Il decidente ha ritenuto applicabile l’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000, escludendo l’esposizione a pubblica fede e valorizzando la procedibilità a querela della fattispecie.

Emesso decreto di citazione a giudizio, il Pubblico Ministero ha chiesto al Giudice di pace di sollevare conflitto negativo di competenza. Con ordinanza del 2 marzo 2026 il Giudice di pace ha rimesso gli atti alla Corte di cassazione, prospettando un contrasto interpretativo sull’attualità del richiamo all’art. 635, primo comma, cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente qualificato la vicenda come conflitto di competenza negativo: due organi giurisdizionali hanno ricusato la cognizione della medesima questione. Il Tribunale ha pronunciato sentenza di incompetenza; il Giudice di pace, su sollecitazione del Pubblico Ministero, ha rimesso la questione alla Corte, ravvisando materia di conflitto.

Nel merito, la Corte ha ricostruito il rapporto tra la norma sulla competenza e la riforma del danneggiamento. L’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000 devolveva al giudice di pace la fattispecie dell’art. 635, primo comma, cod. pen. nel testo vigente all’entrata in vigore del decreto. Tale previsione non è stata coordinata con la riformulazione operata dall’art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 7 del 2016.

L’intervento di depenalizzazione ha qualificato come illecito civile il danneggiamento semplice, mentre nel testo riformulato la rilevanza penale è stata riservata, ai commi primo e secondo, a condotte già di competenza del tribunale, in precedenza configurate come fattispecie aggravate. Ne deriva che, nell’attuale formulazione dell’art. 635 cod. pen., il delitto è di competenza del tribunale, sia nella forma semplice sia in quella aggravata.

La Corte ha richiamato Sez. 1 n. 27293 del 29/04/2026, che, sia pure a fini diversi, è giunta a identiche conclusioni. Ha inoltre valorizzato la stessa legge delega n. 67 del 2014, che all’art. 2, comma 3, lett. a), n. 5, delegava il Governo ad abrogare il reato previsto dall’art. 635, comma primo, cod. pen., già di competenza del giudice di pace.

Quanto alla procedibilità a querela, introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 150 del 2022 ed estesa dall’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 31 del 2024, la Corte l’ha ritenuta irrilevante ai fini dell’attribuzione della competenza per materia: nessun riferimento al regime di procedibilità è contenuto nell’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000. Il conflitto è stato pertanto risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Gorizia, con trasmissione degli atti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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