Il danno da fermo tecnico del veicolo non è mai in re ipsa e richiede la prova del concreto pregiudizio (Cass. civ. Sez. 3 n. 22414 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il danno da fermo tecnico del veicolo incidentato non è mai configurabile in re ipsa, sicché la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del mezzo. Il danneggiato deve, piuttosto, allegare e dimostrare o la spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo, ovvero la perdita subita per la forzata rinuncia ai proventi ricavabili dall’uso del veicolo. Il relativo accertamento, se congruamente motivato, è rimesso al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità. In tema di regolazione delle spese di lite, il giudice d’appello che riformi parzialmente la decisione di primo grado ben può provvedere solo sulle spese del grado, pronunciando implicitamente su quelle dei gradi precedenti; la compensazione delle spese di gravame è legittimamente disposta per il ridotto accoglimento dell’appello, evenienza che integra le gravi ed eccezionali ragioni di cui all’art. 92 c.p.c.

Il Fatto

La ricorrente, danneggiata in un sinistro stradale, aveva ottenuto dal Giudice di Pace la condanna del responsabile e della sua assicurazione al risarcimento del solo valore del mezzo ante sinistro, con esclusione delle voci relative alla nuova immatricolazione e al danno da fermo per reperimento di un mezzo analogo, ritenute prive di supporto probatorio. Il giudice di primo grado aveva altresì escluso la liquidazione dell’IVA sulle spese di consulenza e sui compensi del difensore antistatario.

La decisione, riformata in appello solo in punto di IVA, veniva impugnata in cassazione dalla danneggiata, la quale censurava la mancata liquidazione integrale del danno patrimoniale e la regolazione delle spese dei due gradi di giudizio, ritenendo la motivazione sulla compensazione meramente apparente.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha innanzitutto disatteso il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente aveva dedotto la violazione dell’art. 2043 c.c. per la mancata liquidazione del danno cosiddetto F.R.A.M. (fermo per recupero analogo mezzo) e delle spese di nuova immatricolazione. Ad avviso della ricorrente, il giudice di merito avrebbe applicato un orientamento giurisprudenziale inconferente, riferito al diverso caso del fermo tecnico durante la riparazione.

La S.C. ha ritenuto l’assunto del tutto assertivo, evidenziando che la ricorrente non aveva chiarito, sul piano giuridico e risarcitorio, la dedotta differenza tra le due figure, né indicato la fonte normativa che le disciplinasse. Il motivo si risolveva, pertanto, nel sollecito di una diversa valutazione del danno patrimoniale già scrutinato dal giudice di merito, con motivazione congrua e conforme al costante orientamento di legittimità. In materia, la prova del danno da fermo tecnico non può ridursi alla mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione di una spesa o di una perdita effettiva, nella specie mai fornita.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che il tribunale fosse tenuto a una nuova e unitaria regolazione delle spese di entrambi i gradi. Dalla lettura della sentenza emerge, infatti, che il giudice d’appello aveva provveduto implicitamente anche sulle spese di primo grado, lasciando immutate quelle liquidate dal primo giudice e compensando quelle di gravame. Tale esito, determinato dal ridotto accoglimento dell’appello, integra le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall’art. 92 c.p.c., risultando la motivazione sul punto non apparente ma coerente con l’esito complessivo della lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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