Disconoscimento della scrittura privata nell’actio interrogatoria e verificazione nel giudizio di opposizione (Cass. civ. Sez. II n. 27015 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il disconoscimento della scrittura privata formulato nel procedimento camerale previsto dagli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. è irrituale e non produce gli effetti propri dell’art. 214 c.p.c., perché quel procedimento non è diretto all’accertamento di diritti controversi e non contempla una fase istruttoria. Esso non impone quindi al creditrice l’onere di promuovere la verificazione in quella sede né di instaurare un autonomo giudizio in via principale. L’art. 216, secondo comma, c.p.c. attribuisce alla parte interessata una mera facoltà di chiedere la verificazione, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è stata tempestivamente esercitata. Quanto agli atti interruttivi della prescrizione, la produzione degli avvisi di ricevimento recanti la firma del destinatario, non specificamente disconosciuta, integra accertamento di fatto riservato al giudice di merito e idoneo a fondare la presunzione di conoscenza dell’atto recettizio.
Il Fatto
La creditrice aveva consegnato al de cuius una somma a titolo di mutuo in forza di scrittura privata, con obbligo di restituzione. Dopo il decesso del debitore, la creditrice promosse il procedimento ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. per la fissazione del termine di accettazione o rinuncia all’eredità. In quella sede i chiamati dichiararono di accettare l’eredità e disconobbero la sottoscrizione apposta alla scrittura privata.
La creditrice propose quindi ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti degli eredi. Gli opponenti eccepirono l’inammissibilità della pretesa monitoria, sul rilievo che la scrittura era già stata disconosciuta e non verificata, e dedussero la prescrizione del credito. Espletata la consulenza tecnica grafologica, il Tribunale rigettò l’opposizione. La Corte d’appello confermò integralmente la decisione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 2935, 2943, 2697 e 1335 c.c., sostenendo che la contestazione della ricezione delle raccomandate avrebbe trasferito sul mittente l’onere di provare l’effettiva consegna. La Corte ha respinto la censura rilevando che essa non coglie la ratio della decisione impugnata: la Corte d’appello non si è limitata a valorizzare la spedizione, ma ha esaminato gli avvisi di ricevimento recanti la firma del destinatario, non specificamente disconosciuta, ritenendoli idonei a dimostrare l’arrivo delle comunicazioni nella sfera di conoscibilità dello stesso.
Il Collegio ha richiamato il principio per cui l’atto di costituzione in mora è atto unilaterale recettizio, richiede la forma scritta ed è idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2943, quarto comma, c.c. quando giunge nella sfera di conoscenza del debitore; la dichiarazione recettizia, ai sensi dell’art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario (Cass., Sez. L, n. 773 del 20.01.2003; Cass., Sez. 3, n. 27412 dell’08.10.2021). Il richiamo a Cass., Sez. 6-3, n. 6725 del 19.03.2018 non è apparso pertinente, perché nella specie la creditrice non si era limitata a provare la spedizione.
La Corte ha aggiunto che la giurisprudenza successiva (Cass., Sez. 3, n. 31845 del 27.10.2022; Cass., Sez. L, n. 28580 del 06.11.2024) richiede la verifica dell’esito della spedizione sulla base dell’avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo di prova utile, trattandosi di accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Il motivo, mirando a una diversa lettura del materiale probatorio, è stato dichiarato inammissibile sotto tale profilo.
Con il secondo motivo il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 2697 c.c. e 214 e ss. c.p.c., assumendo che la scrittura disconosciuta e non verificata nel procedimento camerale fosse ormai priva di efficacia probatoria. La Corte ha confermato la premessa della sentenza impugnata: il procedimento ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. ha natura camerale, non è diretto alla decisione di una controversia sul diritto di credito ed è strutturalmente incompatibile con il subprocedimento di verificazione. La qualificazione è sostenuta dal rilievo che il provvedimento reso in tale sede non è ricorribile per cassazione (Cass., Sez. 2, n. 24484 del 09.08.2022; Cass., Sez. 6-2, n. 969 del 13.01.2022).
Il Collegio ha osservato che le disposizioni degli artt. 214 e ss. c.p.c. non sono automaticamente applicabili quando la struttura del procedimento è incompatibile con la scansione della verificazione (Cass., Sez. 6-1, n. 15645 del 22.07.2020; Cass., Sez. 1, n. 11494 del 23.05.2014; Cass., Sez. 1, n. 14064 del 18.06.2007). Il principio invocato dal ricorrente, secondo cui la mancata proposizione dell’istanza di verificazione equivale a rinuncia al documento (Cass., Sez. U, n. 3086 del 01.02.2022), è esatto nel giudizio a cognizione piena, ma non giova nel caso concreto, perché nel giudizio di opposizione la creditrice aveva tempestivamente chiesto la verificazione e la consulenza grafologica ne aveva accertato l’esito.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 481 c.c. – Fissazione di un termine per l'accettazione
- Art. 1335 c.c. – Presunzione di conoscenza
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 2935 c.c. – Decorrenza della prescrizione
- Art. 2943 c.c. – Interruzione da parte del titolare
- Art. 214 c.p.c. – Disconoscimento della scrittura privata
- Art. 216 c.p.c. – Istanza di verificazione