Riparazione ingiusta detenzione e automatismo assolutorio (Cass. pen. Sez. 3 n. 4235 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, è da escludersi ogni automatismo tra pronuncia assolutoria e riconoscimento del diritto all’equo indennizzo, non corrispondendo tale automatismo alla voluntas legis di cui all’art. 314 cod. proc. pen.. Il giudice della riparazione ha il compito di individuare, ove ne ricorrano gli estremi, eventuali condotte dolose o colpose concausative della privazione della libertà personale, seguendo un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale. Tale valutazione non può essere elusa richiamando genericamente gli argomenti posti a fondamento della sentenza di assoluzione, dovendo invece il giudice del merito ricercare, selezionare e valutare le circostanze di fatto idonee a integrare o escludere le condizioni preclusive al riconoscimento del diritto, sotto il profilo del dolo o della colpa grave.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto con sentenza della Corte di cassazione, aveva parzialmente accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da un soggetto, in relazione alla custodia cautelare in carcere sofferta per i reati di trasferimento fraudolento di valori commesso con metodo mafioso, rispetto ai quali era stato assolto con pronuncia definitiva. Avverso tale ordinanza aveva proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze, deducendo la violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. per avere il giudice del rinvio disatteso il vincolo conformativo, nonché la violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. per l’omessa valutazione di elementi oggettivi idonei a integrare una condotta colposa ostativa al diritto all’indennizzo.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione penale ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la corte territoriale aveva compiuto un duplice errore: aveva eluso il giudizio demandatole dalla sentenza rescindente e aveva riconosciuto il diritto alla riparazione in forza di un automatismo contrario ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
La Corte ha evidenziato come l’ordinanza impugnata, dopo aver richiamato i principi regolatori della materia, si fosse limitata ad affermare che, visti i principi fissati dalla sentenza di rinvio e gli argomenti posti a fondamento della sentenza di assoluzione, non sussistessero elementi per riconoscere una condotta extraprocessuale gravemente negligente, senza compiere alcuna autonoma verifica sull’incidenza del comportamento dell’istante rispetto alla causazione dell’applicazione della misura.
Richiamando un recente precedente di legittimità, la Corte ha escluso ogni automatismo tra pronuncia liberatoria e riconoscimento del diritto alla equa riparazione, in quanto l’art. 314 cod. proc. pen. espressamente esclude l’indennizzo qualora l’istante vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave.
La Corte ha quindi ribadito che il compito del giudice della riparazione è la individuazione di eventuali condotte dolose o colpose concausative della privazione della libertà personale, secondo un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale, che impone la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee a integrare o escludere le condizioni preclusive. Ne consegue che la condotta colposa rilevante può essere anche “tesa ad altri risultati”, nella prospettiva delineata dalle Sezioni Unite.
L’ordinanza impugnata, che aveva riconosciuto il diritto alla riparazione in forza degli argomenti posti a base della sentenza di assoluzione, è stata pertanto annullata con rinvio alla Corte d’appello di Roma per nuovo esame, nel quale, escluso ogni automatismo, dovrà compiersi la valutazione demandata al giudice della riparazione e non compiuta.
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Nota della Redazione
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