Inammissibile il regolamento di competenza avverso il decreto di fissazione d’udienza ex art. 618 cod. proc. civ. (Cass. civ. Sez. 3 n. 12973 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di competenza non è proponibile avverso alcun provvedimento reso dal giudice dell’esecuzione che abbia contenuto meramente ordinatorio, interno al processo, e in particolare non è impugnabile con tale strumento il decreto con cui il giudice rigetta l’istanza di sospensione fondata sull’eccezione di incompetenza, affermando la propria competenza. La verifica della competenza è infatti riservata al giudice della cognizione, mentre la pronuncia del giudice dell’esecuzione deve intendersi di carattere ordinatorio. A maggior ragione è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti ex art. 618 cod. proc. civ., atto privo di qualsiasi contenuto decisorio.
Il Fatto
Nell’ambito di un procedimento espropriativo, la ricorrente, avendo ricevuto una nota con cui si preannunciava l’accesso nell’immobile staggito per il cambio della serratura, proponeva opposizione all’esecuzione. Il giudice dell’esecuzione, senza disporre la sospensione inaudita altera parte, fissava l’udienza di comparizione delle parti.
Avverso tale decreto di fissazione d’udienza, la ricorrente proponeva ricorso in cassazione, qualificandolo come “ricorso facoltativo di competenza” ai sensi degli artt. 43 e 48 cod. proc. civ., affidandolo a tre motivi. Le altre parti restavano intimate e il Sostituto Procuratore generale, nella requisitoria scritta, chiedeva di sollevarsi questione di legittimità costituzionale e, in subordine, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte, pur dando atto della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Procuratore generale con riferimento all’art. 1, comma 812, l. n. 107/24, ritiene di dover esaminare prioritariamente la ragione più liquida, ossia la marcata inammissibilità che caratterizza il ricorso.
In primo luogo, il ricorso è affetto da una plateale violazione dei criteri di contenuto-forma stabiliti a pena di inammissibilità dall’art. 366 cod. proc. civ., atteso che la parte si limita ad enunciare il rinvio alle disposizioni dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., senza confrontarsi con le prescrizioni del primo articolo citato. Inoltre, le poche ragioni espresse nell’atto si richiamano a questioni del tutto avulse dai vizi apparentemente denunciati.
Ancor prima, il ricorso è inammissibile perché si appunta su un atto — il decreto di fissazione dell’udienza prevista dall’art. 618 cod. proc. civ. — che ha contenuto meramente ordinatorio, interno al processo e, dunque, non ricorribile in cassazione.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, espresso in particolare con Cass. n. 14091/23 e Cass. n. 10037/24, secondo cui non è impugnabile tramite regolamento di competenza alcun provvedimento reso dal giudice dell’esecuzione e, in particolare, quello con cui lo stesso rigetta l’istanza di sospensione fondata sull’eccezione di incompetenza, affermando la propria competenza. La verifica della competenza è riservata al giudice della cognizione, mentre la pronuncia del giudice dell’esecuzione ha carattere meramente ordinatorio. Tale principio vale a maggior ragione nel caso in esame, ove si sottopone allo scrutinio della Corte un semplice decreto di fissazione dell’udienza.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Nulla è dovuto per le spese, atteso che le altre parti sono rimaste intimate, mentre sussistono i presupposti processuali per l’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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