Risoluzione già decisa con sentenza non definitiva: l’appello prosegue nonostante il fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 22575/2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di risoluzione del contratto per inadempimento che costituisca premessa di domande di restituzione o risarcimento nei confronti della massa, proposta prima del fallimento e — per i beni soggetti a regime pubblicitario — trascritta prima di esso, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il rito speciale del Titolo II, Capo V, della legge fallimentare. Resta invece procedibile in sede ordinaria quando sia diretta a conseguire utilità estranee al concorso, oppure quando su di essa sia già stata pronunciata sentenza non passata in giudicato. Ricorrendo quest’ultima ipotesi, il giudice d’appello deve consentire la prosecuzione del giudizio nei confronti della curatela e non può dichiarare l’improcedibilità del gravame.
Il Fatto
Una società immobiliare aveva convenuto in giudizio l’acquirente di un complesso immobiliare romano, chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita stipulato il 18 dicembre 2009. Il contratto poneva a carico dell’acquirente e di un garante l’obbligo di subentrare nei contratti di mutuo e di tenere indenne la venditrice dal pagamento delle rate maturate nelle more. Dedotto l’inadempimento, la venditrice aveva chiesto, oltre alla risoluzione, la restituzione degli immobili non ancora rivenduti a terzi, il pagamento delle somme ricavate dalla vendita di alcune unità, le penali contrattuali e il risarcimento degli ulteriori danni.
Il tribunale, con sentenza del 2 febbraio 2016, aveva dichiarato inammissibili alcune domande e rigettato le altre. Nel corso del successivo giudizio d’appello interveniva il fallimento della società convenuta: il processo era interrotto e poi riassunto nei confronti della curatela, rimasta non costituita. La Corte d’appello di Roma dichiarava improcedibile il gravame. Riteneva che la domanda contemplata dall’art. 72, comma 5, l.f. fosse proprio quella di risoluzione e che, per la connessione con la domanda risarcitoria conseguente, entrambe dovessero trasferirsi in sede fallimentare, richiedendo una trattazione unitaria davanti al giudice delegato. Aggiungeva che l’appellante non aveva precisato di voler proseguire l’azione nei confronti della società in bonis. La venditrice ricorreva per cassazione con un unico motivo; la curatela restava intimata nonostante la rituale notifica.
La Motivazione della Corte
Il motivo è fondato. La Corte individua l’errore in un dato cronologico che la sentenza impugnata non ha valorizzato: la pronuncia di primo grado è intervenuta prima della dichiarazione di fallimento della convenuta, sopravvenuta soltanto nel corso del giudizio d’appello. Lo stesso testo della sentenza impugnata dà conto della sequenza, riferendo che nel corso del giudizio è stata prodotta la sentenza di fallimento, che il processo è stato interrotto e successivamente riassunto nei confronti della curatela, la quale non si è costituita.
Il quadro di riferimento è fissato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 18/3/2026, n. 6498; nonché Cass., Sez. Un., n. 6481 del 2026). La regola generale è l’improcedibilità in sede ordinaria della domanda di risoluzione che sia premessa di pretese verso la massa, con devoluzione al rito speciale della verifica del passivo. La ratio è espressa in termini netti: il combinato disposto degli artt. 52, comma 2, e 72, comma 5, l.f. non consente che la domanda di risoluzione, con le domande accessorie conseguenti allo scioglimento del vincolo, si «sdoppi» dopo l’apertura del concorso, proseguendo insieme in sede ordinaria — per una decisione con effetto di giudicato pieno — e in sede fallimentare, dove avrebbe luogo una ricognizione meramente incidentale.
A quel divieto le Sezioni Unite riconoscono due sole deroghe. La prima è il caso della pronuncia di sentenza non passata in giudicato. La seconda è l’ipotesi in cui il contraente in bonis non intenda avanzare pretese nei confronti della massa. La Corte colloca il caso in esame nella prima: esiste già una sentenza di primo grado, resa prima del fallimento e non definitiva.
Da qui la conclusione. A fronte di una pronuncia di primo grado anteriore alla dichiarazione di fallimento, il giudice d’appello avrebbe dovuto consentire la prosecuzione del giudizio da parte dell’attrice nei confronti della curatela, anziché dichiarare l’improcedibilità del gravame. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, cui è demandata anche la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
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