Sospensione dell’esecuzione per ricorso straordinario solo in casi di eccezionale gravità (Cass. pen. Sez. II n. 37716 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, richiesta in pendenza del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, è subordinata ai soli casi di eccezionale gravità, da valutare con cognizione sommaria e non anticipatoria del merito. Il giudice deve accertare un fumus di fondatezza della domanda principale di pressoché immediata evidenza, restando escluso ogni vaglio approfondito. Ai fini della sospensione rileva il complesso della vicenda processuale e non soltanto le condizioni soggettive del condannato. È inammissibile la richiesta di riqualificazione del fatto formulata per la prima volta con i motivi nuovi di appello, quando il punto non sia stato investito dall’atto di impugnazione originario.
Il Fatto
Un imputato, condannato in secondo grado per interposizione fittizia, tentato omicidio, detenzione a fini di spaccio di cocaina ed estorsione, proponeva ricorso per cassazione. La Sesta Sezione penale, rigettava il ricorso. I difensori presentavano allora ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo errori di fatto del giudice di legittimità, e chiedevano la sospensione degli effetti della sentenza per evitare pregiudizio alla libertà personale.
Il Collegio era chiamato a decidere esclusivamente sull’istanza incidentale di sospensione, essendo fissata autonoma udienza per la trattazione del ricorso principale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che la procedura incidentale de libertate rispetto a quella principale consente di sospendere l’esecuzione della pena solo nei casi di eccezionale gravità, come previsto dal secondo periodo del comma 2 dell’art. 625-bis cod. proc. pen. La formula ampia impone di valutare non solo le condizioni soggettive del condannato, ma l’intero complesso della vicenda processuale.
Su questa base si impone una valutazione anzitutto del fumus rispetto alla domanda principale. In sede incidentale, tuttavia, non è consentito andare oltre una cognizione sommaria, che riveli prima facie la particolarissima evidenza del fumus. Un vaglio approfondito costituirebbe inammissibile anticipazione del giudizio: occorre una qualificata probabilità di successo del ricorso straordinario, di pressoché immediata evidenza.
Quanto al primo profilo, relativo alla dedotta nullità per sovrapposizione di due camere di consiglio del tribunale, la Corte rileva che la questione è stata decisa con una valutazione in diritto non ulteriormente sindacabile in sede di legittimità nell’ambito del ricorso ex art. 625-bis.
Quanto al secondo profilo, concernente l’omessa riqualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il ricorso è generico: la difesa avrebbe dovuto dimostrare che la questione era stata dedotta con i motivi originari di appello. Dagli atti risulta che l’atto di appello non conteneva la specifica doglianza, introdotta solo con i motivi nuovi. Poiché i motivi nuovi devono investire i capi o i punti già oggetto dell’impugnazione originaria, la richiesta di riqualificazione costituisce motivo inammissibile. Manca dunque il fumus richiesto.
La richiesta di sospensione del titolo esecutivo non può pertanto essere accolta, restando impregiudicato il giudizio sul ricorso straordinario.
Nota della Redazione
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